Massima Sentenza

“…Si rammenta, per contro, che “La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese” (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n.879) costituendo, la motivazione del provvedimento, “il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile” (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449)...Né, notoriamente, può ammettersi una motivazione postuma in sede giudiziale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/10/2023, n.14674) che non si estrinsechi in un autonomo provvedimento di convalida, posto che, come sopra ricordato, la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere vagliata al solo metro dell’unica motivazione addotta, non potendo l’Amministrazione recuperare le ragioni ulteriori emerse a suo tempo nell’istruttoria procedimentale e non manifestate nel provvedimento che, in disparte il punto della loro fondatezza, non possono certo valere come non consentita integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato. 

TAR Lazio Roma, Sez. II ter, 26.04.2024, n. 8243


Inammissibile la motivazione postuma (in giudizio) del provvedimento amministrativo

“…In vista di tanto, risulta ictu oculi la lamentata carenza motivazionale dei provvedimenti di esclusione impugnati, posto che effettivamente – anche dopo, e nonostante, l’istanza in autotutela – la S.A. non ha chiarito per quale motivo il Consorzio non potesse qualificarsi tramite i requisiti della Consorziata, come già avvenuto in passato, pur in un regime sempre più improntato alla fungibilità dei requisiti stessi (cfr. Consiglio di Stato n. 71/2024); al punto che in verità la stessa S.A. è poi pervenuta ad affermare, come sopra detto, che anche laddove il Consorzio potesse qualificarsi direttamente – vale a dire in sede di gara – con il requisito valido della Consorziata, sarebbe tuttavia da escludere perché la stessa Consorziata ha partecipato in autonomia alla gara, così indicando per la prima volta la concreta circostanza fattuale che ha fondato la esclusione (su cui, tuttavia, si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 10144/2023, che, come correttamente denunciato, esclude la sussistenza di un automatismo espulsivo per simili fattispecie).

Si rammenta, per contro, che “La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese” (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n.879) costituendo, la motivazione del provvedimento, “il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile” (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449).

Pertanto, per quanto non sia naturalmente possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile di corredo motivazionale, atteso che la profondità dell’impianto varia in ragione del variare delle fattispecie e dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia, è sempre invece necessario che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni che non chiariscono quale sia, in concreto, il problema rilevato (quali, indubbiamente, sono quelle utilizzate dall’Amministrazione nella fattispecie).
Né, notoriamente, può ammettersi una motivazione postuma in sede giudiziale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/10/2023, n.14674) che non si estrinsechi in un autonomo provvedimento di convalida, posto che, come sopra ricordato, la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere vagliata al solo metro dell'unica motivazione addotta, non potendo l'Amministrazione recuperare le ragioni ulteriori emerse a suo tempo nell'istruttoria procedimentale e non manifestate nel provvedimento che, in disparte il punto della loro fondatezza, non possono certo valere come non consentita integrazione postuma della motivazione dell'atto impugnato. 

12. Pertanto, sotto questi profili il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e assorbimento delle altre censure..."

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