Massima Sentenza
“…Quanto alla giurisprudenza sedimentatasi sul riparto di competenze fra le categorie professionali dell’ingegnere e dell’architetto, il Consiglio di Stato riconosce, in chiave generale, che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, n. 92)” (Cons. Sato, Sez. V, 22 luglio 2021, n. 5510; 17 luglio 2019, n. 5012). 11.1. In questa prospettiva, “nello stabilire l’ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 dello stesso regio decreto n. 2537 del 1925, la giurisprudenza ha confermato l’orientamento tradizionale, in ordine alla ricomprensione nell’esclusivo appannaggio della professione di ingegnere delle opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico”, fra cui quelle “di ingegneria idraulica, di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2018, n. 6552; VI, 15 marzo 2013, n. 1550). 11.1.1. Ha affermato, ancora, T.A.R. Umbria, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 117, seppur in una controversia non riferita a procedure di gara, che “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione ed alla lavorazione di materiali destinati alle costruzioni nonché la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie (ivi ricompresi gli impianti cimiteriali) e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere riguardanti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui dette opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili …”
TAR Campania Napoli, Sez. I, 27.05.2024, n. 3403
“…Giova premettere che l’art. 51 cit. prevede che “sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.
L’art. 54, ai commi 2 e 3, precisa che, mentre gli ingegneri “sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali”, le competenze dell’architetto sono espressamente escluse “per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.
Secondo l’art. 52: “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere“.
11. Quanto alla giurisprudenza sedimentatasi sul riparto di competenze fra le categorie professionali dell'ingegnere e dell'architetto, il Consiglio di Stato riconosce, in chiave generale, che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, n. 92)" (Cons. Sato, Sez. V, 22 luglio 2021, n. 5510; 17 luglio 2019, n. 5012). 11.1. In questa prospettiva, “nello stabilire l'ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 dello stesso regio decreto n. 2537 del 1925, la giurisprudenza ha confermato l'orientamento tradizionale, in ordine alla ricomprensione nell'esclusivo appannaggio della professione di ingegnere delle opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico”, fra cui quelle “di ingegneria idraulica, di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2018, n. 6552; VI, 15 marzo 2013, n. 1550). 11.1.1. Ha affermato, ancora, T.A.R. Umbria, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 117, seppur in una controversia non riferita a procedure di gara, che “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione ed alla lavorazione di materiali destinati alle costruzioni nonché la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie (ivi ricompresi gli impianti cimiteriali) e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere riguardanti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui dette opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 maggio 2015, n. 846)”.
12. Venendo al caso di specie, il disciplinare di gara, all’art. 3, prevede che le lavorazioni di cui si compone l’intervento rientrano nella “Categoria OG6” riguardante “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”, classifica VI^ e, a pag. 33 e ss., fa riferimento al criterio “A” di valutazione dell’offerta tecnica, intitolandolo “Proposte tecniche integrative e migliorative del progetto”.
12.1. Siffatto criterio è poi articolato in tre sub-criteri, tra i quali, come accennato, “Soluzioni migliorative finalizzate alla maggiore funzionalità e di aumento delle prestazioni d’efficienza energetica / impiantistica / ambientale degli interventi progettuali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative di natura informatica” (A1) e “Soluzioni migliorative della funzionalità del sistema fognario con eventuali sfiori (sulla Rete Fognaria) anche con la realizzazione di opere aggiuntive non previste in progetto” (A2).
13. Così tratteggiato il formante normativo e giurisprudenziale, sussiste, nel caso in parola, ad avviso del Collegio, la dedotta violazione del disciplinare e, a monte, del Regolamento di cui al cit. R.D. n. 2537/1925, formando oggetto della commessa – a norma della lex specialis di gara e considerata l’offerta tecnica per come in concreto predisposta e articolata dall’aggiudicataria – la formulazione e la realizzazione di migliorie progettuali destinate a impattare, anche in termini additivi, sul progetto esecutivo posto a base della gara, rientranti, di conseguenza, nelle prerogative degli ingegneri in quanto “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D.” (Cons. Sato, Sez. V, 22 luglio 2021, n. 5510, cit.)…”