Massima Sentenza

“…l di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerato anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (Consiglio di Stato, sentenza n. 4559 del 5 maggio 2023). Ne discende che, solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta, caratteristiche non presenti nella fattispecie in esame.…”

TAR Puglia Bari, Sez. II, 06.06.2024, n. 709


Solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta

In casi analoghi, il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare che “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerato anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (Consiglio di Stato, sentenza n. 4559 del 5 maggio 2023).

Ne discende che, solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta, caratteristiche non presenti nella fattispecie in esame.

Si rileva, inoltre, che, nel caso in esame, l’elaborazione dell’offerta di gara costituiva una scelta dell’operatore strutturabile anche con modalità asimmetriche e caratterizzata da una vera e propria “discrezionalità privatistica”, insuscettibile di un sindacato intrinseco del Giudice amministrativo, il quale può prenderla ad esame entro limiti circoscritti e, soprattutto, in via mediata, considerato che detto sindacato è, di fatto, esercitabile solo attraverso il vaglio di come sia stata esercitata la discrezionalità della Stazione appaltante che, sull’offerta in questione, esprime la valutazione d’uopo sua propria…”

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