Massima Sentenza

“…La legge ammette la possibilità di una “convalida” del provvedimento amministrativo, stante la generale previsione dell’art. 21 nonies comma 2 della legge n. 241 del 1990, secondo cui: «E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile…», secondo un meccanismo analogo a quello dell’art. 1444 del codice civile sulla convalida del contratto annullabile. In precedenza l’art. 6 della legge n. 249 del 1968 consentiva la convalida, anche in pendenza di gravame, degli atti viziati da incompetenza (l’art. 6 è reputato tuttora vigente ed è considerato una specificazione della più generale previsione dell’art. 21 nonies; cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2840 del 2009). La convalida può intervenire anche in corso di giudizio, per garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa oltre che la concentrazione delle difese processuali in un solo giudizio, essendo consentita la proposizione di motivi aggiunti contro gli atti di convalida eventualmente intervenuti nel corso del processo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 3385 del 2021). Non si tratta, infatti, di una integrazione motivazionale attraverso gli atti difensivi – normalmente non ammessa dalla giurisprudenza – bensì di un nuovo esercizio del potere amministrativo mediante un provvedimento di convalida, rispettoso del principio di conservazione degli atti amministrativi e dei loro effetti giuridici...”

TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 11.06.2024, n. 1765


La convalida del provvedimento di primo grado è possibile anche in corso di giudizio.

“…Nel caso di specie, il provvedimento adottato dalla Fondazione dopo la ricezione del ricorso principale ha riguardato la rettifica/correzione di taluni requisiti di partecipazione, nel senso di renderli meno restrittivi, oltre che l’integrazione della motivazione degli atti di gara già pubblicati, allo scopo di meglio esporre le ragioni della scelta del lotto unico, scelta peraltro già esplicitata al momento della prima pubblicazione della disciplina di gara (si vedano ancora gli articoli 1 e 4 del CSA, doc. 3 della ricorrente).

La legge ammette la possibilità di una “convalida” del provvedimento amministrativo, stante la generale previsione dell’art. 21 nonies comma 2 della legge n. 241 del 1990, secondo cui: «E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile…», secondo un meccanismo analogo a quello dell’art. 1444 del codice civile sulla convalida del contratto annullabile.

In precedenza l’art. 6 della legge n. 249 del 1968 consentiva la convalida, anche in pendenza di gravame, degli atti viziati da incompetenza (l’art. 6 è reputato tuttora vigente ed è considerato una specificazione della più generale previsione dell’art. 21 nonies; cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2840 del 2009).

La convalida può intervenire anche in corso di giudizio, per garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa oltre che la concentrazione delle difese processuali in un solo giudizio, essendo consentita la proposizione di motivi aggiunti contro gli atti di convalida eventualmente intervenuti nel corso del processo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 3385 del 2021).

Non si tratta, infatti, di una integrazione motivazionale attraverso gli atti difensivi – normalmente non ammessa dalla giurisprudenza – bensì di un nuovo esercizio del potere amministrativo mediante un provvedimento di convalida, rispettoso del principio di conservazione degli atti amministrativi e dei loro effetti giuridici.

Il diritto di difesa non risulta compromesso, posto che il nuovo provvedimento di convalida può essere impugnato coi motivi aggiunti (cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3488 del 2015).

Si veda altresì, a conferma del citato orientamento interpretativo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 534 del 1999, secondo cui: «In linea generale, giova evidenziare che l’Amministrazione non perde il potere istituzionale di ratificare un provvedimento qualora questi abbia prodotto una parte o tutti i suoi effetti».

Si conferma, quindi, la reiezione del secondo motivo aggiunto.

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