Massima Sentenza

“…la verifica di congruità dell’offerta deve avere ad oggetto la sostenibilità e l’affidabilità complessiva della specifica offerta formulata dal concorrente in gara, sicché la richiesta di “spiegazioni” della stazione appaltante non può essere soddisfatta con semplici richiami alla complessiva solidità economica dell’operatore economico, dovendo essere incentrata sui costi dell’offerta de qua;b) che, pertanto, non avendo le giustificazioni fornite dall’odierna appellante soddisfatto la elementare condizione di cui al punto precedente, nessun obbligo incombeva alla stazione appaltante di attivare una ulteriore interlocuzione procedimentale, dovendo la stessa semplicemente prendere atto dell’inidoneità delle giustificazioni fornite…”

Cons. St., Sez. III, 16.09.2024, n.7613


la richiesta di “spiegazioni” della stazione appaltante non può essere soddisfatta con semplici richiami alla complessiva solidità economica dell’operatore economico, dovendo essere incentrata sui costi dell’offerta de qua.

“..Sotto distinto profilo, va rilevato che il contraddittorio è stato debitamente attivato mediante la richiesta di giustificazioni, non risultando l’Amministrazione obbligata a ulteriori interlocuzioni, stante la chiara portata dei giustificativi presentati dall’impresa.

10. Peraltro, anche a voler condividere l’impostazione dell’odierna appellante, secondo cui vi sarebbe stato – in sostanza – un equivoco perché le perdite indicate nelle giustificazioni atterrebbero al complessivo esercizio dell’impresa come da bilancio dell’ultimo anno (non pregiudicando la specifica offerta, in grado di produrre un utile), deve rilevarsi:

a) che a norma dell’articolo 97, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la verifica di congruità dell’offerta deve avere ad oggetto la sostenibilità e l’affidabilità complessiva della specifica offerta formulata dal concorrente in gara, sicché la richiesta di “spiegazioni” della stazione appaltante non può essere soddisfatta con semplici richiami alla complessiva solidità economica dell’operatore economico, dovendo essere incentrata sui costi dell’offerta de qua;

b) che, pertanto, non avendo le giustificazioni fornite dall’odierna appellante soddisfatto la elementare condizione di cui al punto precedente, nessun obbligo incombeva alla stazione appaltante di attivare una ulteriore interlocuzione procedimentale, dovendo la stessa semplicemente prendere atto dell’inidoneità delle giustificazioni fornite;

c) che nemmeno un tale obbligo poteva farsi discendere da una pretesa “genericità” della richiesta di spiegazioni, atteso che tale richiesta era conforme ai parametri di legge (specie in una procedura, come quella per cui è causa, in cui l’aggiudicazione doveva avvenire col criterio del minor prezzo, sicché non vi erano specifiche e particolari “voci” dell’offerta tecnica su cui chiedere specifiche giustificazioni), e tenuto conto che un obbligo di ulteriore contraddittorio a carico dell’Amministrazione potrebbe imporsi solo nel caso in cui risultino necessari chiarimenti sulle giustificazioni già fornite e non qualora – come nel caso di specie – le stesse fossero risultate totalmente inidonee;

d) che, in ogni caso, pur insistendo nell’affermare che le giustificazioni così come formulate erano intese a “illustrare il processo attraverso il quale si formano i prezzi offerti nelle procedure di evidenza pubblica”, l’appellante neanche in sede giudiziale ha chiarito quale fosse e a quanto ammontasse l’utile che a suo dire avrebbe ricavato dalla propria offerta, né in che modo esso sarebbe stato evincibile dalle giustificazioni rese, con ciò confortando le conclusioni della stazione appaltante circa l’assenza di un utile documentato....."

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