LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DEL FILE COMPRESSO IN FORMATO “ZIP” AD OPERA DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO SULLA PIATTAFORMA DI GARA APPARE SUFFICIENTE AD ASSICURARE CERTEZZA SULLA PROVENIENZA E SULL’INTEGRITÀ DEI DOCUMENTI DA CUI DETTO FILE È COMPOSTO, GARANTENDO IL SOSTANZIALE RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI IN GARA; IL COLLEGIO RICHIAMA AL RIGUARDO LA GIURISPRUDENZA SECONDO CUI LA FUNZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA È DI RENDERLA RIFERIBILE AL PRESENTATORE DELL’OFFERTA VINCOLANDOLO ALL’IMPEGNO ASSUNTO, CON LA CONSEGUENZA CHE LADDOVE TALE FINALITÀ RISULTI IN CONCRETO CONSEGUITA, CON SALVAGUARDIA DEL SOTTESO INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE, NON VI È SPAZIO PER INTERPRETAZIONI FORMALI DELLE PRESCRIZIONI DI GARA

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 03.05.2022, n. 695

Ritenuto che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, tenuto conto che:

a) il paragrafo della lettera di invito rubricato ““Modalità di presentazione dell’offerta” (cfr. pag. 31, penultimo cpv.) – a tenore del quale “L’intera offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dal soggetto professionale esterno se indicato dal concorrente per l’attività di progettazione” – non sanziona espressamente con l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione la mancata sottoscrizione con firma digitale dei singoli documenti digitali inseriti nell’unico file compresso contenente l’offerta tecnica, come accaduto nella fattispecie con riferimento agli elaborati progettuali presentati dal costituendo R.T.I. ricorrente;

b) sebbene in altra parte della prefata lettera di invito (cfr. pag. 19, 5° cpv.) si preveda che “tutti i singoli file” aggregati in un unico file “dovranno essere firmati digitalmente” dal concorrente, siffatta previsione non risulta assistita da alcuna sanzione escludente;

c) l’indicata interpretazione delle prescrizioni della lettera di invito appare la sola coerente con il consolidato principio di diritto che vuole privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo della lex specialis, al fine di evitare che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 24.11.2020, n. 7345);

d) inoltre, la sottoscrizione con firma digitale del file compresso in formato “zip” ad opera dell’operatore economico accreditato sulla piattaforma di gara appare sufficiente ad assicurare certezza sulla provenienza e sull’integrità dei documenti da cui detto file è composto, garantendo il sostanziale rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti in gara; il Collegio richiama al riguardo la giurisprudenza secondo cui la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).

e) nel caso di specie, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla P.A., nulla avrebbe ostato all’attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della regolarizzazione della documentazione prodotta, non facendosi questione di adempimenti formali prescritti a pena di esclusione, ovvero integranti requisiti di partecipazione in base alla lex specialis…”

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