Massima Sentenza
“…La sanzione dell’esclusione posta a presidio della mancata produzione del “modello offerta tecnica” appare anch’essa giustificata da esigenze di certezza e completezza del contenuto dell’offerta perché costituiva la conseguenza dell’omessa dichiarazione di conformità ai requisiti minimi dell’offerta da presentarsi a cura dell’offerente sotto la propria responsabilità e non altrimenti presente nel corpo dell’offerta tecnica: tale elemento dell’offerta tecnica non appariva integrabile neppure con la richiesta di chiarimenti (comunque non operata dalla stazione appaltante, che si era autovincolata all’esclusione e avrebbe dovuto attenersi a tale disposizione) perché a fronte della mancata dichiarazione di conformità sugli elementi dell’offerta qualunque integrazione avrebbe comportato una inammissibile modifica del contenuto dell’offerta, incompatibile con la par condicio degli offerenti e non sottoponibile a soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023. Sotto tale profilo “Il codice dei contratti pubblici del 2023 ha dunque mantenuto ferma, in continuità con la previgente disciplina, la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta, tecnica od economica, pena, altrimenti, la violazione del principio di parità dei concorrenti, restando per contro ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativ...”
“…10.1. L’art. 16 del disciplinare di gara tra i contenuti dell’offerta prescritti a pena di esclusione richiama al punto 2) il cd. “modello offerta tecnica” ovvero allegato 5 alla documentazione di gara, contenente innanzitutto la dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, alla stregua del quale l’offerente doveva dichiarare sotto la sua responsabilità, anche penale, “la conformità dei dispositivi offerti ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate”; seguivano quindi le tabelle con i requisiti tecnici migliorativi e quella con le caratteristiche migliorative, entrambe contenenti una colonna in cui l’offerente doveva indicare il documento e la pagina di riferimento dell’offerta tecnica ove rinvenire la comprova delle specifiche caratteristiche tecniche ivi contenute.
10.2. L’offerta tecnica della ricorrente (prodotta integralmente da Puntozero sub allegato 10 del 15 ottobre 2024) non contiene il modello offerta tecnica, ma si compone di 63 pagine in cui si rinvengono:
– una generica dichiarazione di conformità della produttrice Kenmak alle specifiche Iso;
– la relazione tecnico descrittiva contenente tabelle illustrative dei singoli prodotti offerti con i relativi disegni;
– in riferimento ai contenuti indicati nel modello offerta tecnica, la tabella dei requisiti minimi, e una descrizione analitica per punti delle caratteristiche migliorative.
Mancano quindi i riferimenti alle specifiche parti dell’offerta che comprovano il possesso dei requisiti e, soprattutto, manca la dichiarazione sostitutiva di conformità dei requisiti tecnici.
10.3. In riferimento alla prima carenza la controinteressata si è difesa citando l’orientamento giurisprudenziale (cui ha aderito anche questo Tribunale, cfr. T.A.R. Umbria n. 682/21), secondo cui l’omessa allegazione di un documento “tecnico”, pur se richiesto a pena di esclusione, non comporta l’adozione della sanzione espulsiva nei confronti del concorrente, ove le informazioni richieste dalla stazione appaltante fossero comunque rinvenibili aliunde nel corpo dell’offerta perché si tratterebbe di una carenza meramente formale in contrasto con il principio di massima partecipazione.
Tale riferimento tuttavia non coglie nel segno perché se la prima carenza era in effetti superabile, non lo è la seconda. Il modello offerta tecnica, come visto, aveva un duplice contenuto, illustrativo e certificativo: non recava soltanto un mero riepilogo delle caratteristiche tecniche dell’offerta già altrove dichiarate, bensì la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 con cui l’offerente si impegnava ad offrire i prodotti certificandone sotto la propria responsabilità determinate caratteristiche. Tale prescritta dichiarazione d’impegno non era contenuta nel corpo dell’offerta tecnica di Abintrax e non era altrimenti surrogabile né soggetta a soccorso istruttorio.
10.4. La sanzione dell’esclusione posta a presidio della mancata produzione del “modello offerta tecnica” appare anch’essa giustificata da esigenze di certezza e completezza del contenuto dell’offerta perché costituiva la conseguenza dell’omessa dichiarazione di conformità ai requisiti minimi dell’offerta da presentarsi a cura dell’offerente sotto la propria responsabilità e non altrimenti presente nel corpo dell’offerta tecnica: tale elemento dell’offerta tecnica non appariva integrabile neppure con la richiesta di chiarimenti (comunque non operata dalla stazione appaltante, che si era autovincolata all’esclusione e avrebbe dovuto attenersi a tale disposizione) perché a fronte della mancata dichiarazione di conformità sugli elementi dell’offerta qualunque integrazione avrebbe comportato una inammissibile modifica del contenuto dell’offerta, incompatibile con la par condicio degli offerenti e non sottoponibile a soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023.
Sotto tale profilo “Il codice dei contratti pubblici del 2023 ha dunque mantenuto ferma, in continuità con la previgente disciplina, la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta, tecnica od economica, pena, altrimenti, la violazione del principio di parità dei concorrenti, restando per contro ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa (cfr., sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).” (T.A.R. Toscana, sez. I, 7 novembre 2024, n. 1257)..."