L’IMPRESA CHE RISULTA INATTIVA PRESSO LA CCIAA DEVE ESSERE AMMESSA ALLA GARA LADDOVE LA LEX SPECIALIS SI LIMITI A RICHIEDERE QUALE REQUISITO LA MERA ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO E NON ANCHE LO SVOLGIMENTO IN CONCRETO DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE

TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 16.11.2021, n. 937

“…Anzitutto, non si rinviene alcuna previsione normativa che imponga requisiti minimi per la partecipazione a una gara come quella di cui si controverte, e ogni scelta in proposito è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante (T.A.R. Lazio Roma, sez. II-stralcio – 7/4/2021 n. 4094). Il limite agli ampi margini di apprezzamento spettanti all’amministrazione è rappresentato dai vizi di evidente illogicità e irragionevolezza, che non sono stati dedotti dalla ricorrente né sono affiorati dall’esame dell’articolato motivo di gravame. Nell’ipotesi di mancata definizione di una “soglia minima” di requisiti da parte della stazione appaltante, in forza del principio di tassatività delle cause di esclusione il servizio oggetto di gara ben può essere aggiudicato ed eseguito da operatori economici semplicemente in possesso dell’iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente (come pacificamente è accaduto per …). Il Comune intimato non ha introdotto una barriera all’ingresso del confronto comparativo ma ha optato per l’adozione di puntuali criteri di attribuzione del punteggio, con un approccio equilibrato che ha permesso una concorrenzialità minima per un servizio non particolarmente appetibile sul mercato (si tratta infatti di un campeggio di medie dimensioni presso un piccolo Comune montano).

1.8 In ragione della tipologia di servizio, appare del tutto coerente che l’iscrizione camerale fosse l’unico requisito richiesto, e che non fosse preclusa la costituzione ex novo di una Società ad hoc, ai fini della partecipazione. L’affidataria ha dimostrato sia l’iscrizione in data utile sia l’oggetto sociale allineato alla tipologia di selezione indetta. Sull’aggiudicazione della gara a impresa inattiva, T.A.R. Lazio Roma, sez. II-bis – 21/10/2021 n. 10845 ha affermato in modo condivisibile che “la condizione di inattività di una impresa è un fatto occasionale, come tale irrilevante quando il bando di gara, come nel caso di specie, si limita a richiedere quale requisito di accesso alla gara la mera iscrizione alla Camera di Commercio e non richiede una specifica condizione esperienziale che presuppone il requisito dello svolgimento in concreto dell’attività aziendale”.

1.9 Deve essere riconosciuto il corretto richiamo dei principi di proporzionalità e massima partecipazione alla gara. Persuade sul punto la posizione della difesa della stazione appaltante, nella parte in cui descrive la prestazione in appalto: si tratta di gestire un campeggio in zona appenninica, non facilmente raggiungibile, e la stazione appaltante ha scientemente inteso consentire l’accesso alla competizione anche alle imprese neo-costituite, con requisiti di partecipazione non troppo onerosi. L’attività non è particolarmente complessa (fatto incontestato) e l’unica prescrizione investe i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande, essendo prevista la gestione di un bar…”.

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