Massima Sentenza

“...l’’inesatta compilazione del DGUE, che rende ambigua la dichiarazione, legittima l’esercizio del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1039). Risponde, infatti, al principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, la regola secondo cui l’amministrazione, in sede di procedura evidenziale, è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare l’esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al principio del favor partecipationis...il DGUE risultato incompleto in alcune parti è integrabile mediante il soccorso istruttorio. chiarimenti possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti, trattando i candidati “in maniera uguale e leale” (cfr. C.G.U.E. 10 maggio 2017, in C-131/16) in conformità all’art. 56, comma 3, della direttiva 2014/24/UE, per il quale “se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”.…”

TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 07.02.2024, n.259


Deve essere attivato il soccorso istruttorio per le dichiarazioni ambigue presenti nel DGUE.

“… Sono infondati anche il terzo motivo del ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, con i quali la società ricorrente contesta l’operato della Commissione di gara, la quale avrebbe illegittimamente attivato la procedura del soccorso istruttorio prevista dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023, dopo aver riscontrato che … “relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 95, comma 5, lett. e) ed f) e art. 98 co. 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ha dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni […] senza fornire, in tal caso, per come richiesto nel DGUE a pag. 21, le relative informazioni dettagliate” (verbale n. 1 del 25 luglio 2024).

In particolare, sostiene la ricorrente che la Commissione avrebbe dovuto escludere la …, senza attivare il soccorso istruttorio, poiché, ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara, “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara”. 

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato che l’inesatta compilazione del DGUE, che rende ambigua la dichiarazione, legittima l'esercizio del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1039). Risponde, infatti, al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, la regola secondo cui l'amministrazione, in sede di procedura evidenziale, è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare l'esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al principio del favor partecipationis.

Orbene, ad avviso del Collegio, è evidente che, nel caso di specie, si tratti proprio di una errata/incompleta compilazione del DGUE. 

Infatti, … dapprima, ha dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni, ma poi non ha fornito informazioni al riguardo, evidenziando una incoerenza nelle dichiarazioni rese, che ha legittimamente indotto la Commissione a chiedere chiarimenti.

Peraltro, non emergono elementi per supporre che … si sia, davvero, resa responsabile in precedenti occasioni di false dichiarazioni.

In definitiva, come detto, il motivo è infondato, avendo la Commissione fatto corretta applicazione di pacifici orientamenti giurisprudenziali in base ai quali:

- il DGUE risultato incompleto in alcune parti è integrabile mediante il soccorso istruttorio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066);

- chiarimenti possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti, trattando i candidati “in maniera uguale e leale” (cfr. C.G.U.E. 10 maggio 2017, in C-131/16) in conformità all'art. 56, comma 3, della direttiva 2014/24/UE, per il quale “se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”.





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