Non può invece riconoscersi valore escludente alla prescrizione secondo cui [l’offerta tecnica – N.d.R.] dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata per esteso nell’ultima pagina dal titolare o legale rappresentante del concorrente” … perché – diversamente opinando – siffatta clausola risulterebbe nulla, imponendo un formalismo inutile ed incongruo rispetto alle finalità di interesse pubblico cui la disciplina della gara è orientata, venendo a contrastare con il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, oltreché con i principi di favor partecipationis e di massima concorrenza

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 14.02.2023, n. 234

Giurisprudenza conforme:

Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22; Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018, n. 1341; Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5706; T.A.R. Sardegna – Cagliari, Sez. I, 13 luglio 2017, n. 477

*** ** ***

c) non può invece riconoscersi valore escludente alla prescrizione secondo cui [l’offerta tecnica – N.d.R.] dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata per esteso nell’ultima pagina dal titolare o legale rappresentante del concorrente”, sia perché trattasi di proposizione staccata dalla precedente attraverso l’uso della virgola, sia perché – diversamente opinando – siffatta clausola risulterebbe nulla, imponendo un formalismo inutile ed incongruo rispetto alle finalità di interesse pubblico cui la disciplina della gara è orientata, venendo a contrastare con il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, oltreché con i principi di favor partecipationis e di massima concorrenza (cfr. Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22; Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018, n. 1341; Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5706; T.A.R. Sardegna – Cagliari, Sez. I, 13 luglio 2017, n. 477);

d) invero, nel campo delle procedure di evidenza pubblica, la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta, vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che – laddove tale finalità risulti conseguita (come avvenuto nel caso di specie, attraverso l’apposizione della firma digitale ex artt. 20-25 D. Lgs. n. 82/2005), con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione – non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933…”

Articoli collegati

Kreando S.r.l.s. – PIVA 15799041007 – gare@fareappalti.itCookie PolicyPrivacy PolicySitemap