LA COLLOCAZIONE AL SECONDO POSTO IN GRADUATORIA DI UN OPERATORE ATTRIBUISCE ALLO STESSO “UNA POSIZIONE PARTICOLARMENTE QUALIFICATA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA. L’ACCESSO DOCUMENTALE FUNZIONALE ALLA DIFESA IN GIUDIZIO NON PUÒ FARE A MENO DELL’INTEGRALE CONTENUTO DEI MODULI DGUE, DEI RELATIVI ALLEGATI E DELLE DICHIARAZIONI RESE EX ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN QUANTO SOLO LA COMPLETA ACQUISIZIONE DI ESSI CONSENTE DI VERIFICARE SE GLI OPERATORI CONTROINTERESSATI ABBIANO CORRETTAMENTE NOTIZIATO LA STAZIONE APPALTANTE DI TUTTI GLI EVENTUALI PRECEDENTI E/O PENDENZE PENALI OVVERO DI TUTTE LE PREGRESSE RISOLUZIONI CONTRATTUALI O DI QUALSIASI ALTRO FATTO IDONEO AD ESSERE GIUDICATO QUALE GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE EX ART. 80, COMMA 5, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016, O QUALE CAUSA ESPULSIVA IN BASE ALLE ALTRE IPOTESI PREVISTE DAL MEDESIMO ART. 80

TAR Veneto, Sez. II, 21.06.2022, n. 1065

“…Il ricorrente si è classificato secondo nella graduatoria dei partecipanti alla gara ed ha motivato la propria istanza di accesso affermando di aver necessità di conoscere l’ulteriore documentazione richiesta per tutelare le proprie ragioni.

Va condivisa l’opinione già espressa da questo T.A.R. secondo cui, in termini generali, la collocazione al secondo posto in graduatoria di un operatore attribuisce allo stesso “una posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara” (arg. ex T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 giugno 2017, n. 679)” (T.A.R. Veneto sez. I – Venezia, 04/07/2019, n. 803).

Rispetto all’intenzione palesata dal ricorrente di introdurre azioni giudiziarie a tutela delle proprie ragioni, non può ritenersi superflua la conoscenza di documenti da cui possono emergere fatti che potenzialmente costituiscono cause ostative all’aggiudicazione.

Pertanto, il Collegio condivide l’opinione secondo cui “l’accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell’integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la completa acquisizione di essi consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80;

analogamente, solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte” (…) Tale rilievo, del resto, rappresenta unicamente un’applicazione del più generale principio, affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa che ha interpretato la normativa in materia, secondo cui “l’accesso ai documenti amministrativi prevale in ogni caso, anche sui dati cd. sensibili, qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente” (C.d.S., Sez. V, n. 6318/2009” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 22/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 22/08/2020), n.1582).

Le medesime considerazioni valgono anche per la documentazione relativa allo svolgimento delle verifiche relative al possesso dei requisiti espletate nella fase successiva all’aggiudicazione, in vista della stipula del contratto, trattandosi di documentazione facente parte del procedimento di affidamento, da cui possono emergere eventuali cause ostative all’aggiudicazione il cui interesse conoscitivo per la ditta seconda classificata non è revocabile in dubbio…”

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