Massima Sentenza
“...il concetto di analogia tra prestazioni – eseguita e da eseguire – si concretizza nell’apprezzamento degli elementi simili che le caratterizzano e non nella verifica di identità delle stesse, poiché ciò comporterebbe una restrizione della platea dei potenziali concorrenti non conforme al principio di proporzionalità. Infatti, l’obiettivo perseguito attraverso la previsione di un requisito di capacità tecnico-professionale è quello di garantire l’affidabilità dell’operatore economico tramite la prova della capacità maturata in pregresse esecuzioni (i.e. onde dimostrare che essi “ possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”: v. art. 58, § 4, Direttiva 2014/2024/UE), ma il requisito richiesto deve pur sempre essere proporzionato e attinente all’oggetto dell’affidamento, al fine di non limitare la partecipazione degli operatori economici e, conseguentemente, la concorrenza. Per tale ragione, in linea con il fine di preservare e perseguire l’interesse pubblico alla tutela della concorrenza (e cioè ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti), la costante giurisprudenza ritiene che in tema di gare pubbliche, per servizi “analoghi” non deve intendersi servizi “identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine fra i diversi servizi considerati, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti…”
“… Infatti, considerato che i concetti di servizi e forniture “analoghe” vanno intesi non come “identici” ma come “simili” (in modo da contemperare le esigenze di selezione della migliore offerta con quella di massima partecipazione alle gare pubbliche) deve ritenersi che l’aggiudicataria soddisfi il requisito partecipativo prescritto ai fini dell’idoneità tecnica, avendo dimostrato di aver svolto nei sei anni precedenti l’indizione della procedura di gara una fornitura analoga (dell’importo di € 4.092.700,00), che sia indice della capacità imprenditoriale di una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Pertanto, va confermata la sentenza laddove ha ritenuto che la valutazione di carattere tecnico discrezionale della Commissione non è viziata sul punto da manifesta erroneità o travisamento, concludendo che la fornitura di carattere analogo, esibita dalla … – consistente nella realizzazione del “casting equipment for combined casting” (i.e. la dotazione per impianto di colata continua) – e valutata positivamente dalla Commissione giudicatrice al fine dell’integrazione del requisito di capacità tecnico-professionale, essendo rappresentata da un impianto costituito da più macchinari complessi, la cui realizzazione ha richiesto l’assemblaggio di componenti meccaniche ed elettroniche di precisione nonché un’articolata fase di collaudo, può essere ricondotta alla nozione di fornitura analoga ai sensi del Disciplinare.
9.5. In generale, va poi in aggiunta evidenziato che l’aggiudicataria … opera nel settore della meccanica o, meglio, elettromeccanica di precisione (branca della meccanica) la quale, come suggerisce il nome, si caratterizza per la realizzazione di componenti e applicazioni meccaniche che garantiscono un elevato grado di precisione, o meglio che presentano delle tolleranze molto basse o scostamenti minimi (in modo da produrre risultati ripetibili e accurati con una minima variazione o errore). Va altresì puntualizzato che la meccanica di precisione trova applicazione in una serie di ambiti che possono spaziare dalla produzione di orologi alla fabbricazione di motori e componentistica per automobili e per il settore navale, passando attraverso la computeristica, la farmaceutica, ma anche interessando gli ambiti militari e aerospaziali fino alla ricerca scientifica, come appunto la progettazione e realizzazione di telescopi.
Del resto, come puntualizzato dalla sentenza, la stessa parte ricorrente nel testo dell’impugnativa (pag. 19) afferma “seppur entrambi gli impianti risultino riconducibili all’amplissima categoria dei “sistemi elettromeccanici”.
Nel caso in esame, ai fini della dimostrazione del requisito esperienziale, la … ha fornito dunque puntuale dimostrazione di quanto richiesto dagli atti di gara per considerare analoga la fornitura valorizzata: la realizzazione di una dotazione per l’impianto a colata continua si rivela, infatti, idonea a dimostrare la pregressa esperienza nel settore oggetto dell’appalto.
9.6. Per converso, la tesi prospettata dall’appellante, la quale invoca un’interpretazione “escludente” della lex specialis, è eccessivamente restrittiva con riferimento alla nozione di servizi analoghi, in contrasto con la consolidata giurisprudenza che ha chiarito la nozione di prestazione (lavori, servizi, forniture) analoga richiedibile dalla stazione appaltante quale requisito di ordine speciale.
9.7. In sintesi, secondo tale orientamento – cui il Collegio intende dare continuità - il concetto di analogia tra prestazioni - eseguita e da eseguire - si concretizza nell’apprezzamento degli elementi simili che le caratterizzano e non nella verifica di identità delle stesse, poiché ciò comporterebbe una restrizione della platea dei potenziali concorrenti non conforme al principio di proporzionalità. Infatti, l’obiettivo perseguito attraverso la previsione di un requisito di capacità tecnico-professionale è quello di garantire l’affidabilità dell’operatore economico tramite la prova della capacità maturata in pregresse esecuzioni (i.e. onde dimostrare che essi “ possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”: v. art. 58, § 4, Direttiva 2014/2024/UE), ma il requisito richiesto deve pur sempre essere proporzionato e attinente all’oggetto dell’affidamento, al fine di non limitare la partecipazione degli operatori economici e, conseguentemente, la concorrenza.
Per tale ragione, in linea con il fine di preservare e perseguire l’interesse pubblico alla tutela della concorrenza (e cioè ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti), la costante giurisprudenza ritiene che in tema di gare pubbliche, per servizi “analoghi” non deve intendersi servizi “identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine fra i diversi servizi considerati, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti (ex multis: Cons. St., V, 15 febbraio 2024, n. 1510; Cons. St., V, 5 gennaio 2024, n. 186; Cons. St., V, 8 agosto 2023, n. 7649; id. 12 luglio 2023, n. 6826; Cons. Stato, V, 17 gennaio 2023, n. 564; Cons. St., VII, 3 novembre 2022, n. 9596).
Inoltre, la sussistenza o meno dell’analogia o similarità dei contratti pregressi rispetto a quello oggetto della procedura di affidamento, deve essere svolta in concreto e non certo valutata astrattamente (Cons. St., n. 7649/2023 cit.).
Non si discostano da tale indirizzo, ma lo confermano (ribadendo i principi già espressi), le pronunce richiamate dalle appellanti a sostegno delle proprie tesi (v. Cons. St., Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3007; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2024 n. 3738).
In altri termini, l’obiettivo della stazione appaltante di selezionare operatori economici affidabili non può comportare requisiti di qualificazione irragionevoli e sproporzionati, che producano un effetto anticoncorrenziale e si pongano in contrasto con il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.
Si tratta di principi, come noto, di derivazione comunitaria (art. 58, § 4, Direttiva 2014/2024/UE) già affermati nella vigenza del D.Lgs. 50/2016 (art. 83, comma 2), cui il D.Lgs. 36/2023 – che disciplina il presente affidamento – ha dato continuità (artt. art. 3 e 4, 10, comma 3, e art. 100, comma 11, D.Lgs. 36/2023).
Si osserva poi che la contestazione della parte appellante non riguarda la ragionevolezza delle clausole del bando e del disciplinare che richiedono il requisito di ordine speciale, bensì la valutazione che l’Amministrazione ha svolto sulla base di esse al fine di ritenere soddisfatto il requisito in parola.
Tale valutazione, che è espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all’amministrazione, consiste nel confronto in concreto tra le prestazioni descritte nella documentazione di gara e quelle oggetto della fornitura indicata dai concorrenti e rientra tra le competenze della commissione giudicatrice, potendo essere sindacata dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità ovvero di travisamento dei fatti, qui insussistenti.
10.8. La sentenza appellata è dunque coerente con i principi affermati dalla costante giurisprudenza (in materia di affidamento di servizi, ma estensibili anche alle forniture) secondo cui laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di prestazioni analoghe, tale nozione non può essere assimilata a quella di prestazioni identiche (i.e. perfettamente sovrapponibili), in quanto si deve ritenere, alla luce del favor partecipationis, che una prestazione possa essere considerata analoga a quella oggetto della gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad essa il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo…”