Massima Sentenza
“..la scelta dell’amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell’offerta non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate (cfr. Corte giust. UE 8 luglio 2021, in causa C-295/20); in tal caso l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio; ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione..”
“…Sotto diverso angolo visuale, ai fini decisori, si rende opportuno richiamare la distinzione tra requisiti di partecipazione, da possedere già al momento della presentazione dell’offerta – tra i quali si distingue tra quelli generali (artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023) e speciali (art. 100) – e requisiti di esecuzione (art. 113), i quali non sono richiesti per partecipare alla gara, ma devono essere disponibili al momento della stipulazione o dell’esecuzione del contratto e riguardano i mezzi tecnici, attrezzature o strutture operative necessarie a svolgere la prestazione.
Pronunciandosi su fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa – in cui il secondo in graduatoria si doleva dell’omessa comprova, in sede di gara, circa la disponibilità di un ufficio da parte dell’aggiudicataria, quale elemento valutativo dell’offerta – la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che “‘(…) Il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale’ (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1219)” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 13 marzo 2025, n. 495).
Nella fattispecie in discorso, come anche deve ritenersi nella controversia qui in decisione – atteso il contenuto della lex specialis come sopra riportato – il titolo di disponibilità veniva ritenuto requisito di esecuzione con attribuzione di un punteggio premiale, con la conseguenza che “‘(…) la scelta dell’amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell’offerta non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate (cfr. Corte giust. UE 8 luglio 2021, in causa C-295/20); in tal caso l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio; ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione’ (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2022, n. 11037)” (T.A.R. Piemonte, n. 495/2025, già richiamata)..."