ACCESSO DIFENSIVO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

TAR LAZIO ROMA, SEZ. I TER, 21.05.2021, N. 5948

Deve, quindi, ritenersi che il diniego della Prefettura di Roma non sia coerente con l’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, nonché l’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.-. Alle quali consegue il riconoscimento della prevalenza del c.d. accesso difensivo sulle esigenze di segretezza inerenti l’esistenza – allo stato non dimostrata – di documenti relativi alle attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese.

Né appare condivisibile la tesi dell’Amministrazione circa l’indeterminatezza della richiesta di accesso agli atti, posto che nella istanza di accesso è comunque presente un richiamo al “fine di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa”.

10. Vale, peraltro, osservare che secondo la recente Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021 “ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza, secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo”.

11. Non senza considerare quanto specificamente previsto in tema di procedure di evidenza pubblica dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. 50/2016 secondo cui “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”, che consente quindi l’accesso anche “alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” (comma 5 del richiamato art. 53).

Ai sensi dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, e per consolidata giurisprudenza, l’interesse alla riservatezza commerciale del know how aziendale è considerato recessivo rispetto all’interesse alla tutela giurisdizionale (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 20 febbraio 2018, n. 614; 19 maggio 2018, n. 5583; TAR Veneto, Venezia, sez. III, 26 luglio 2019, n. 894).

L’accesso difensivo contemplato dalla norma richiamata presuppone, in ogni caso, la “stretta indispensabilità” della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici, atteso che “nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali ed il diritto all’esercizio del c.d. ‘accesso difensivo’ (ai documenti della gara cui l’impresa richiedente l’accesso ha partecipato), risulta necessario l’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate”, con la conseguenza che “l’onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo i principi generali del processo, su chi agisce” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2017, n. 1692; sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6083; sez. V, 12 novembre 2019, n. 7743; sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451).

11.1. A tal riguardo si ritiene utile osservare che gli ambiti soggetti a tale scrupoloso controllo riguardano solo gli atti che riguardino le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza.

Si tratta, quindi, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) (cfr. in termini Consiglio Stato, Sez. V, 7.1.2020, n. 64).

12. In conclusione, alla luce di quanto sopra, al fine di acconsentire all’accesso difensivo in presenza di segreto industriale è necessario un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta e al fine specifico di verificare la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e la tutela difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso.

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