LA BOZZA DEL 21 MAGGIO DEL DL SEMPLIFICAZIONI, A TUTT’OGGI OGGETTO DI CONFRONTO, CONTIENE TALUNE NOVITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.

Contratti pubblici (Artt. 29-38)

ART.29 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati Regolamenti, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, fermo quanto previsto all’art. xx, si applicano altresì l’articolo 207, comma 1, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni seguenti.
2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Qualora l’offerta abbia a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo, l’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio del prezzo più basso; in tale ipotesi, il corrispettivo per le attività di progettazione, stabilito dal bando o nell’avviso con il quale si indice la gara sulla base delle tabelle di cui al decreto previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è soggetto a ribasso. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 30 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati Regolamenti, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, fermo quanto previsto all’art. 27, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l’unità organizzativa di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR.
3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4. Per i contratti previsti dal presente articolo, anche se relativi a lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si applica l’articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed è obbligatoria la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6 del medesimo decreto.
5. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 31 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
2.2. alla lettera b), le parole: “di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
2) al comma 2, le parole: “agli articoli 61 e 62” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 62”; c) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
2) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
d) all’articolo 5:
1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
2) al comma 2, le parole: “su determinazione” sono sostituite dalle seguenti: “su parere”;
e) all’articolo 6:
1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “ciascuna di esse nomini uno o due componenti” sono inserite le seguenti: “, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,”;
3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.”;
4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole: “fino a un quarto” sono inserite le seguenti: “e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter”;
5) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.”;
f) all’articolo 8, comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
g) all’articolo 13, comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”
h) all’articolo 21, comma 2, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), punto 1) non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.

ART. 32 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all’ alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59”
1) il comma 2 è abrogato;
2) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
3) al comma 4, le parole: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2026”;
4) al comma 6, le parole: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2026”;
5) al comma 7, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta.”;
6) al comma 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2026”; 7
) al comma 15, le parole: “Per gli anni dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2026”;
8) al comma 18, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2026”.

ART. 33 (Modifiche all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di subappalto)

1. All’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l’integrale esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti.”;
b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire, in tutto o in parte, a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza di assicurare un adeguato controllo delle attività di cantiere ed una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero dello svolgimento di una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. ”;
c) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
d) il comma 5 è abrogato;
e) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’affidatario, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.”.

ART. 34 (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di qualificazione stazioni appaltanti)

1. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, avuto riguardo all’esperienza pregressa, all’adeguatezza del personale, al possesso di strumentazione adeguata ai livelli di qualificazione richiesti rispetto all’ambito territoriale di competenza”;
2) al terzo periodo, dopo le parole: “Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo periodo” sono inserite le seguenti: “, per forniture, servizi e lavori,”;
3) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le stazioni uniche appaltanti di cui all’articolo 37, comma 4, lettera c)”;
b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: “di cui al comma 3, lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3, lettera b)” e, al secondo periodo, le parole: “di cui al comma 3, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3, lettere a) e c)”.

ART. 35 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in relazione alle procedure di affidamento aventi a oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sulla tecnologia cloud, nonché di servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, tenuto conto della rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili, possono operare, per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, in deroga alla previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ad ogni disposizione di legge, diversa da quella penale, che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, servizi, forniture e lavori, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e dei principi di cui agli articoli 30, primo comma, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di acquisto dei beni e servizi di cui al primo comma di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto.
3. Per l’affidamento delle attività di acquisto dei beni e servizi di cui al primo comma di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti ricorrono, altresì, alla procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, anche relative alle peculiari caratteristiche dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione dei progetti, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR, nonché dei termini di attuazione previsti nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti o interventi.
3. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e avviano l’esecuzione dello stesso, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
4. L’autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.
5. Salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n 50 del 2016, ed entro il termine di sei mesi per i contratti di importo pari o superiore a tale soglia. Il mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
6. Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si applicano altresì le previsioni degli articoli 29 e 30. Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e dell’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l’AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
8. Nell’esercizio della funzione di cui al comma 7, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonchè alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

ART. 36 (Semplificazioni in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “nonché alle procedure per l’affidamento” sono inserite le seguenti: “e l’esecuzione”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con le modalità di cui al comma 4, tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contatti pubblici.”;
3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44”;
5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. “L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici”.
b) all’articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al terzo periodo, le parole: “Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”;
c) all’articolo 77, comma 2, le parole “può lavorare” sono sostituite con le parole “di regola, lavora”.
d) all’articolo 81:
1) al comma 1, le parole: “Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’AGID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’Anac, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AGID con le Linee guida in materia.”;
3) al comma 3, primo periodo, la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al secondo periodo, le parole: “, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,” sono soppresse;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.”;
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’AGID con le linee guida in materia. L’Anac garantisce l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l’Anac può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.”;
e) all’articolo 85, comma 7, la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;
f) all’articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;
g) all’articolo 216, comma 13, , la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 591, dopo le parole “comma 594” sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché alle spese per l’acquisto di beni e servizi del settore informatico”;
b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono soppressi.

ART. 37 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantirne l’organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza:
1) il Ministero dell’istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione ed il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, il Ministero dell’istruzione, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni, può sostituirsi all’ente locale beneficiario nell’espletamento delle procedure per la progettazione e per l’affidamento dei lavori, nonché in tutte le attività legate all’esecuzione ed al collaudo degli interventi;
3) all’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell’istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale secondo indicazioni del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

ART. 38 (Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute.

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