LA RETTIFICA DELL’OFFERTA E’ SUBORDINATA ALLA RICONOSCIBILITA’ DELL’ERRORE MATERIALE, SENZA NECESSITA’ DI RICORRERE A NESSUN SFORZO INTERPRETATIVO, NON ESSENDO AMMISSIBILI OPERAZIONI MANIPOLATIVE O DI ADATTAMENTO DELLA STESSA

TAR Lazio Roma, Sez. III Quater, 14.07.2021, n. 8420

“...Osserva il Collegio che, per indirizzo giurisprudenziale univoco, ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un “errore ostativo” intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto. Segnatamente, la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull’effettiva volontà dell’offerente

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