L’AMMISSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO, SENZA RITENERE RILEVANTI LE PREGRESSE VICENDE PROFESSIONALI DEL CONCORRENTE, NON NECESSITA DI UNA MOTIVAZIONE ANALITICA, POTENDO LA MOTIVAZIONE RISULTARE ANCHE PER FACTA CONCLUDENTIA

TAR Puglia Lecce, Sez. III, 03.09.2021, n. 1326

“...Preme, anzitutto, rammentare che, per costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, deve essere riconosciuta alla Stazione Appaltante un’ampia discrezionalità nella valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. c) del comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 14/05/2020, n.811).

Il concetto stesso di “gravi illeciti professionali” presenta un elevato tasso di indeterminatezza (solo in parte temperato dalla previsione di una elencazione, a carattere esemplificativo di fatti all’uopo rilevanti) e fa essenzialmente leva sull’attitudine degli stessi, nella prospettiva della P.A., a rendere dubbia l’integrità ed affidabilità dell’operatore economico partecipante.

Ne discende che al Giudice Amministrativo è consentito sindacare la scelta dell’Amministrazione di ammettere alla procedura un operatore economico solo nell’ipotesi in cui la valutazione espressa dalla stessa appaia ictu oculi illogica, contraddittoria o manifestamente erronea. Ciò impone di condurre una verifica in concreto, che tenga conto delle peculiarità in fatto della singola vicenda.

Ebbene, nel caso che occupa, non può, anzitutto, revocarsi in dubbio che il Comune di … fosse, in quanto autore della determina n. 755 del 21 giugno 2019, perfettamente a conoscenza del ritiro in autotutela della precedente aggiudicazione in favore della … del servizio di gestione parcheggi nelle marine per l’anno 2019.

V’è, dunque, da ritenere che nell’ammettere tale operatore economico alla successiva procedura di affidamento abbia valutato, anche solo implicitamente, quanto precedentemente accaduto nei rapporti con la S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l..

Del resto, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza amministrativa, “la stazione appaltante che ammetta alla gara pubblica di un’impresa, senza ritenere rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente, non è tenuta a specificare in maniera analitica le motivazioni di tale convincimento, potendo la motivazione anche risultare per facta concludentia, mentre per il provvedimento di esclusione è necessaria un’espressa motivazione” (così, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 26/02/2021, n.1301).

2.2 Nella vicenda in esame il comportamento complessivo tenuto dalla Stazione Appaltante, anche antecedente alla indizione della procedura di affidamento del servizio per l’anno 2020, è, peraltro, in grado di rivelare come questa non abbia mai ritenuto grave la condotta imputabile alla Società odierna controinteressata.

Anzitutto, il Comune di … ha indicato, a base del provvedimento di revoca adottato con determina n.755 del 21 giugno 2019, la “dichiarata indisponibilità della società … di procedere all’installazione in tempi brevi dei parcometri dotati di dispositivi equivalenti a quelli richiesti nel Capitolato speciale di appalto” mettendo, all’uopo, in evidenza “l’urgenza di procedere in tempi celeri all’affidamento del Servizio di Gestione dei parcheggi a pagamento ubicati nel territorio del Comune di …”.

Ebbene, dalla suddetta motivazione è possibile trarre due distinte considerazioni.

Da un lato, l’Amministrazione Comunale resistente non ha proceduto de plano a revoca dell’affidamento ma ha, piuttosto, scelto, nella convinzione che si trattasse di un inadempimento emendabile (e, quindi, per ciò che qui interessa, non “grave”), di invitare la controparte a procedere all’installazione di un altro modello di parcometro.

Dall’altro lato, la disposta revoca dell’aggiudicazione è stata giustificata dal Comune di … non con riguardo alla gravità in sé dell’inadempimento, quanto piuttosto con l’esigenza di un pronto avvio del servizio di che trattasi.

Del resto, è appena il caso di notare che la revoca di cui alla determina n.755 del 21 giugno 2019 è giunta solo ad esito di una articolata istruttoria procedimentale, a conferma del carattere non manifesto ed autoevidente dell’inadempimento lamentato.

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