NELLE PROCEDURE TELEMATICHE LA MANCATA APERTURA DELL’OFFERTE TECNICHE IN SEDUTA PUBBLICA COSTITUISCE UNA MERA IRREGOLARITA’ NON INIFICANTE, IN QUANTO LE CARATTERISTICHE DI TALI PROCEDURE ESCLUDONO DI PER SE’ IL RISCHIO DI MANIPOLAZIONE DELLE OFFERTE SUCCESSIVA ALLA LORO PRESENTAZIONE

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13.09.2021, n. 266

“...L’apertura in seduta pubblica delle buste risponde all’esigenza di assicurare ai partecipanti alla gara una ricognizione trasparente, oltre che dell’integrità dei plichi, anche del relativo contenuto documentale, al fine di garantire ciascun concorrente dal rischio di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti (Cons. St., A.P., 28 luglio 2011, n. 13).

5.1. Tali patologiche eventualità risultano scongiurate in radice dallo svolgimento della gara in modalità telematica, le cui caratteristiche escludono di per sé il rischio di una manipolazione delle offerte successiva alla loro presentazione (Cons. St., sez. V 29 ottobre 2014, n. 5377, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990). Il caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti consente, infatti, di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti e la stazione appaltante, oltre a garantire un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione, di ogni eventuale tentativo di alterazione (Cons. St., sez. I, V, 1° marzo 2021, n. 1700).

5.2. Nella procedura telematica, pertanto, il principio di pubblicità delle operazioni di gara subisce un decisivo ridimensionamento, giacché l’interesse sostanziale tutelato dal principio – quello all’integrità e immodificabilità delle offerte – è già adeguatamente presidiato dalle caratteristiche oggettive della gara (Cons. St., sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388). Proprio in ragione di ciò, l’art. 58 del d.lgs. 50 del 2016, nel disciplinare le procedure gestite in questa forma, non ha codificato alcuna fase pubblica (Tar Veneto, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

6. Ciò premesso, nella procedura de quo la lex specialis (pag. 26) prevedeva espressamente che la commissione aggiudicatrice dovesse procedere “in seduta pubblica … all’apertura della busta TELEMATICA concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare”. La disposizione non è stata rispettata dalla stazione appaltante, che ha proceduto alle suddette operazioni in seduta riservata, come risulta dal verbale dimesso sub doc. 5.

6.1. Il Tribunale ritiene tuttavia che la violazione non possa ritenersi idonea ad inficiare la validità dell’aggiudicazione, ma costituisca una mera irregolarità non viziante. Acclarato, infatti, che l’apertura delle buste in seduta pubblica perde la propria ragion d’essere nell’ambito di una procedura telematica, la menzionata disposizione della lex specialis nulla aggiungeva in termini di garanzia per la regolarità della gara, configurando piuttosto un irragionevole aggravamento del procedimento. L’aver agito in difformità a tale previsione ha quindi integrato un vizio procedurale privo di qualsiasi impatto, anche solo potenziale, sulla posizione sostanziale dei partecipanti, giacché l’integrità delle offerte è garantita di per sé – e al più ampio livello – dagli strumenti telematici adoperati (né il ricorrente, in proposito, ha formulato alcuna specifica contestazione).

6.2. I principi di strumentalità delle forme, di conservazione degli atti e dei valori giuridici e di raggiungimento del risultato, che hanno portato la giurisprudenza e lo stesso legislatore (cfr. art. 21-octies, comma 2 della l. 241 del 1990) a considerare ininfluenti eventuali vizi formali o procedimentali privi di impatto sul contenuto della determinazione finale, non possono che valere anche con riferimento alle violazioni del Disciplinare di gara, non essendovi ragione per distinguere in proposito tra lex generalis e lex specialis. Così, laddove l’onere formale o procedimentale previsto dal Disciplinare risulti privo di qualsiasi strumentalità rispetto alla tutela di un interesse sostanziale, la relativa violazione deve ritenersi dequotata a mera irregolarità, inidonea a invalidare la procedura…”

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