L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI IDENTICI DA PARTE DEI COMMISSARI E LA PRETESA INADEGUATEZZA DEI TEMPI IMPIEGATI DALLA COMMISSIONE NELLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA NON COMPORTANO L’ILLEGITTIMITA’ DELL’OPERATO DEL SEGGIO DI GARA

TAR Campania Napoli, Sez. I, 28.10.2021, n. 6794

“…Né risulta viziato il giudizio espresso uniformemente dai commissari, atteso che “la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio, come ormai afferma la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, non è ex se indice di illegittimità, per la stringente ragione che essa prova troppo (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428, Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2015, n. 517), «non essendo nemmeno sufficientemente chiaro il punto di caduta di tale rilievo censoreo ben potendo spiegarsi la detta circostanza come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo» (Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2020, n. 5130)” (Cons. Stato, sez. III, 23/12/2020 n. 8295).

2.2.3. Quanto alla supposta ristrettezza dei tempi di valutazione, anche in tal caso non può desumersi che i giudizi siano in ragione di ciò viziati, dovendosi tener conto del caso concreto ed emergendo in particolare, dal verbale n. 2 del 19/21/2021, che i commissari abbiano proceduto a distanza al “primo sommario esame delle offerte tecniche”, procedendo nella seduta “nell’esame e confronto delle offerte tecniche, attraverso la stesura di appunti volti ad individuare le caratteristiche salienti delle offerte proposte, iniziando i primi confronti a coppia”.

Risulta quindi che la valutazione delle offerte non sia stata isolatamente resa nella sola seduta protrattasi dalle ore 15:45 alle ore 19:00, ma che in quella sede si sia proceduto alla rielaborazione finale dell’esame compiuto.

Del resto, la giurisprudenza ha chiarito che nelle controversie in materia di appalti pubblici è da escludere che possa essere addotta a indice di illegittimità dell’operato del seggio di gara la pretesa inadeguatezza dei tempi impiegati per la valutazione delle offerte, in quanto “la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta (come di un elaborato concorsuale) può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate (cfr. le sentenze già richiamate dal giudice di primo grado: Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871)” (Cons. Stato, sez. V, 21/2/2020 n. 1323)…”

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