LA STAZIONE APPALTANTE DEVE RICHIEDERE REQUISITI CHE SIANO RAGIONEVOLI E PROPORZIONATI RISPETTO ALLA TIPOLOGIA E L’OGGETTO DELL’APPALTO
Cons. St., Sez. V, 15.11.2021, n. 7597
“…Le dedotte censure sono fondate.
Il disciplinare di gara prevedeva all’art. 4 (valore del contratto e remunerazione del servizio), che: “1. Per lo svolgimento delle attività specificate all’art. 2, la ditta aggiudicataria corrisponderà al Comune di Parona un canone annuo fisso netto stimato in € 42.000,00.=, soggetto a rialzo in sede di gara; per un valore complessivo stimato del contratto, per la durata di anni cinque, in € 210.000,00.=. Detto canone è stato desunto dall’attualizzazione ad oggi del canone storico pari ad € 41.098,40.= decorrente dall’anno 2011”.
All’art. 6 (requisiti di partecipazione alla gara; verifica), prevedeva, inoltre, che: “… 3. I partecipanti devono essere in possesso, …, dei seguenti ulteriori requisiti: … Requisiti di capacità tecnico-professionale: … b) avere in organico alla data di pubblicazione della presente gara almeno 15(quindici) unità assunte a tempo pieno indeterminato, tra cui almeno 1(un) dirigente assunto nello
Per pacifica giurisprudenza, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 2004; 2 marzo 2020, n. 1484; sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440).
Più specificamente, le prescrizioni di gara devono essere frutto di una adeguata istruttoria, nonché ragionevoli e proporzionali rispetto all’interesse perseguito dalla stazione appaltante, in modo da contemperare l’interesse pubblico ad ottenere il miglior servizio con il massimo risparmio di spesa, assicurando, nel contempo, la partecipazione alla gara di una pluralità di concorrenti che consenta all’amministrazione di aggiudicare l’appalto a quella ritenuta più vantaggiosa dopo aver vagliato una molteplicità di offerte.
Nel caso di specie, invece, la stazione appaltante, richiedendo quale requisito di capacità tecnico professionale di avere in organico almeno 15 dipendenti assunti a tempo indeterminato, ha precluso la partecipazione alla gara alle imprese di minori dimensioni, mediante l’indicazione di requisiti sproporzionati e incongrui rispetto all’oggetto dell’appalto…”