L’ART. 45, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 PREVEDE TRE REQUISITI COSTITUTIVI MINIMI, PER AVERSI CONSORZIO STABILE: LA PARTECIPAZIONE ALMENO DI 3 CONSORZIATI; IL VINCOLO CONSORTILE DI DURATA ALMENO QUINQUENNALE; L’ISTITUZIONE DI UNA COMUNE STRUTTURA DI IMPRESA PER L’ESECUZIONE ANCHE IN VIA DIRETTA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI AFFIDAMENTO PUBBLICO.

TAR Lazio Roma, Sez. I quater, 24.11.2021, n. 12107

“…L’art. 45, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede tre requisiti costitutivi minimi, per aversi consorzio stabile: la partecipazione almeno di 3 consorziati; il vincolo consortile di durata almeno quinquennale; l’istituzione di una comune struttura di impresa per l’esecuzione anche in via diretta delle prestazioni oggetto di affidamento pubblico.

Dagli atti di causa risulta che … è stato costituito, il 9.1.2019, da 6 società …

La compagine del consorzio è rimasta immutata fino al 27.2.2020, quando è stata ammessa la società … Spa ed è stata approvata la richiesta di recesso da parte di … Spa. Successivamente hanno fatto ingresso nel consorzio anche … Srl e … Srl.

La costituzione del consorzio è, dunque, avvenuta ad opera di un numero di imprese compatibile con quello prescritto dall’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, a norma del quale “I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.

La circostanza, dedotta ed enfatizzata dalla società ricorrente, che 5 delle 6 società che hanno costituito il consorzio fossero controllate da … Spa, poi … Spa, è priva di rilievo, in quanto nessuna norma di legge impedisce a società diverse, ma controllate da uno stesso soggetto, di istituire “un’organizzazione comune per coordinare e regolare alcune fasi delle loro imprese”.

Come già rilevato in sede cautelare, infatti, le società che hanno istituito … sono e restano distinti soggetti di diritto, dotati di autonomia patrimoniale, ancorchè controllate, in via maggioritaria o totalitaria, da altra società.

In particolare, il controllo societario maggioritario o totalitario in capo ad un’unica società non esclude, come apoditticamente sostenuto dalla ricorrente, l’autonomia gestionale e decisionale delle controllate, che restano autonomi soggetti giuridici.

Anche l’esistenza di una “comune struttura di impresa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento” rappresenta un requisito necessario per la configurabilità di un consorzio stabile, ai sensi del citato art. 45. Tale struttura garantisce, infatti, un’alterità rispetto alle singole imprese e integra un elemento teleologico, riconducibile all’astratta idoneità del consorzio ad eseguire il contratto di appalto, fungendo anche nelle fasi precedenti all’esecuzione da tramite tra la p.a. e le consorziate, che abbiano scelto e previsto nel proprio statuto di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici, per un determinato arco temporale (Cons. Stato, n. 6165 del 2020).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, l’art. 4 dello Statuto di … prevede espressamente che «il Consorzio ha per oggetto l’organizzazione comune, il coordinamento e la disciplina delle attività dei Consorziati per l’assunzione, sotto qualsiasi forma, anche in consorzio o in associazione con terzi, di commesse pubbliche e/o private, da assegnare in esecuzione alle imprese associate o da eseguire in proprio , in tutto on in parte, per la progettazione e costruzione di opere, la progettazione e gestione di servizi e la fornitura di beni per conto di pubbliche amministrazioni nonché di persone ed enti privati relativi, prevalentemente, all’attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, alle reti infrastrutturali urbane, ai mezzi di trasporto, alle strutture ospedaliere e recettive di qualsiasi natura, alle attività di c.d. lavanolo e sterilizzazione a supporto dell’attività sanitaria, nonché a quella di gestione sei servizi ambientali». Lo statuto del CMF, insomma, prevede l’esecuzione diretta delle commesse e degli appalti pubblici e non solo tramite le consorziate.

Inoltre, … dispone, per come ammesso e dimostrato dallo stesso (cfr. documenti 16 e 17), dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della propria attività, nonché di personale alle proprie dipendenze.

Risulta, pertanto, che … è dotato di una “comune struttura di impresa”, la cui esistenza non è inficiata né dalla comunanza di sede operativa con una delle consorziate, né dalla comunanza tra membri del consiglio di amministrazione del Consorzio e i dipendenti di una o più consorziate. Si tratta, infatti, di una mera scelta organizzativa che non incide in alcun modo sull’alterità del consorzio rispetto alle singole consorziate e, quindi, sulla sua autonomia organizzativa e decisionale…”

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