L’ART. 47, CO. 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI HA SANCITO IL PRINCIPIO SECONDO CUI IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI CONSORZI STABILI, È NECESSARIA LA VERIFICA DELLA EFFETTIVA ESISTENZA IN CAPO AI SINGOLI CONSORZIATI, DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PRESCRITTI DALLA LEX SPECIALIS, RICOSTITUENDO L’ORIGINARIA LIMITAZIONE DEL “CUMULO ALLA RINFUSA”, ALLA “DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI D’OPERA, NONCHÉ ALL’ORGANICO MEDIO ANNUO”, I QUALI SONO “COMPUTATI CUMULATIVAMENTE IN CAPO AL CONSORZIO ANCORCHÉ POSSEDUTI DALLE SINGOLE IMPRESE CONSORZIATE”.

TAR Lazio Roma, Sez. III, 03.03.2022, n. 2571

“…6.1. Per il Collegio non coglie nel segno la tesi del ricorrente, secondo cui i contestati requisiti, sebbene non posseduti dalla consorziata, erano in ogni caso posseduti dal Consorzio in proprio, per cui dovevano essere ritenuti sussistenti per effetto del principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, in tal modo consentendo l’esecuzione diretta dell’appalto da parte del Consorzio anche in virtù della disponibilità da esso manifestata. Osta infatti a tale argomento l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) e dunque applicabile al momento della gara per cui è causa, il quale dispone che “i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto”, stabilendo altresì che “la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”. (47, co. 2 –bis, D. Lgs. n. 50/2016).

6.2. Invero, il riprodotto periodo dell’art. 47, co. 2 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal richiamato d.l. n. 32/2019, ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis, ricostituendo l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa”, alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

Giova segnalare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si è già espressa nei sensi testé sintetizzati (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I bis, 7 dicembre 2020, n. 13049) con il recentissimo suggello ricostruttivo – quantunque in termini di obiter – dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 5).

Con la pronuncia appena citata, infatti, questo Tribunale ha fatto applicazione del chiarimento legislativo in argomento precisando che “l’attuale formulazione dell’art. 47, comma 2, prevede che “I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara …” e il successivo comma 2 bis – di nuova introduzione – precisa che “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati …”.

3.2 Ne discende che, il “cumulo alla rinfusa” invocato dal ricorrente (che a tal fine richiama precedenti peraltro riferibili a procedure di gara bandite anteriormente al “decreto sbocca-cantieri”), non risulta più applicabile da quando il D.L. n. 32 del 2019 ha introdotto il principio “della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”. (T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, 7.12.2020, n. 13049, cit.).

Ancor più di recente Ad. Plen., 18.3.2021, n. 5 ha ricostruito l’impatto della novella puntualizzando che: “giova fare un ulteriore cenno esplicativo al cd. meccanismo di qualificazione alla “rinfusa” che ha segnatamente caratterizzato la vicenda in causa.

8.1. Trattasi del portato dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, vigente all’epoca dei fatti di causa, per il quale: “I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”.

8.2. La disposizione ha avuto vigore sino al 2019. L’art. 1, comma 20, lett. l), n. 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, ha eliminato tale regola, ripristinando l’originaria e limitata perimetrazione del cd. cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. 8.3. Siffatto peculiare meccanismo (si ribadisce, esteso all’epoca dei fatti di causa anche ai requisiti di qualificazione, ma oggi limitato ad attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo) ha radici nella natura del consorzio stabile e si giustifica in ragione: a) del patto consortile, comunque caratterizzato dalla causa mutualistica; b) del rapporto duraturo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate avente come fine “una comune struttura di impresa” (Cons. Stato, Ad. Plen., 18.3.2021, n. 5 cit.).

7. In conclusione, merita altresì porre in luce che nemmeno gioverebbe al ricorrente il cumulo alla rinfusa come ripristinato con limitazione alle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico, che sono ex art. 1 co.20, lett. L) ,n. 1 del d.l. n. 32/2019, elementi computati al consorzio cumulativamente sebbene posseduti dalle singole imprese. Nel caso all’esame, infatti, la consorziata designata non possiede i requisiti di capacità minimi di partecipazione costituiti dalle certificazioni UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 o in alternativa UNI EN ISO 45001:2018, ragion per cui quand’anche il preteso cumulo non fosse stato circoscritto alle attrezzature e all’organico medio ma estensibile agli altri elementi di capacità tecnica, non potrebbe in alcun modo operare il ridetto cumulo stante il mancato possesso di tali requisiti in capo alla consorziata; tali requisiti, infatti, vengono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché (ma necessariamente, n.d.s.) posseduti dalle singole imprese consorziate”...”

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