PUR NON ESSENDO RICHIESTA L’ARTICOLAZIONE DI UNA VERA E PROPRIA PROVA DI RESISTENZA È NECESSARIO QUANTO MENO ARGOMENTARE CHE L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SIA DIPESA DALLA NON ADEGUATA CAPACITÀ DEI COMMISSARI

Cons. St., Sez. III, 28.03.2022, n. 2253

Di contro, fondati si rivelano gli ulteriori rilievi a mezzo dei quali l’appellante ripropone le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado opponendo che la censura articolata in prime cure sulla composizione della commissione di gara, e valorizzata dal TAR, avrebbe dovuto individuare un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta.

A tal riguardo, giova osservare che la giurisprudenza di questa Sezione, infatti, pur richiamando – da ultimo con la sentenza n. 7832/2020 – il “diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui devono ritenersi ammissibili le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l’annullamento e la successiva rinnovazione dell’intera procedura” (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. V, 5 novembre 2019, n. 7557)”, ha tuttavia avuto modo di precisare – nella sentenza n. 7446/2019, ripresa da altre decisioni conformi – che “E’ pur vero che i vizi relativi alla composizione della Commissione debbono farsi valere – giusto quanto sopra chiarito – solo all’esito dell’aggiudicazione a terzi. Tuttavia, quando il vizio specifico è quello dell’incompetenza dei membri della Commissione, ed esso è fatto valere ex post quale vizio che ridonda sull’aggiudicazione, il ricorrente dovrebbe quanto meno individuare un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta”) (Cons. Stato, Sez. III, n. 7446/2019 Cons. Stato, Sez. III, 7/07/2021, n. 5194; id., 21/06/2021, n. 4762; 17/06/2021, n. 4683; 11/03/2021, n. 2079).

In altri termini, pur non essendo richiesta l’articolazione di una vera e propria prova di resistenza è necessario quanto meno argomentare che l’attribuzione dei punteggi sia dipesa dalla non adeguata capacità dei commissari.

Viceversa, l’odierna appellata non ha articolato specifiche e conferenti censure idonee ad evidenziare in maniera sufficientemente circostanziata la possibile ridondanza del vizio denunciato in punto di effettiva lesività derivante dalle valutazioni dei commissari che hanno condotto al risultato dell’aggiudicazione impugnata…”

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