NON SI TRATTA DI UNA OMISSIONE SANZIONABILE CON L’ESPULSIONE DALLA GARA, POSTO CHE IL DATO ANNUALE È PRESENTE, SICCHÉ NON PUÒ DIRSI VIOLATA LA PREVISIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 95, COMMA 10, D.LGS. N. 50/2016. NÉ SI PUÒ AFFERMARE CHE LA INDICAZIONE DEL SOLO COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA POSSA RITENERSI INADEGUATO A CONSENTIRE ALLA STAZIONE APPALTANTE IL DOVUTO CONTROLLO. NEL CASO IN ESAME, IL DATO GIORNALIERO CONSENTE DI RICAVARE AGEVOLMENTE IL DATO RELATIVO ALL’INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE, OLTRE – NATURALMENTE – AL DATO ANNUALE.
TAR Puglia Lecce, Sez. I, 27.05.2022, n. 863
“…Il ricorso principale è infondato per le ragioni appresso indicate.
…, con il primo motivo di ricorso, critica l’operato della Stazione Appaltante per aver ritenuto idonei i chiarimenti forniti da …, in ordine alla riparametrazione del valore reale della concessione, nonché in merito ai costi per la manodopera e per gli oneri di sicurezza interni indicati nell’offerta economica.
… ritiene, innanzi tutto, che il dato indicato da … nell’offerta economica (peraltro non oggetto di valutazione) pari a € 7,14 per gli oneri di sicurezza interni, ed a € 172,13 a titolo di costo della manodopera appaia a prima vista abnorme rispetto a tutte le altre offerte di gara.
Invero, … nei propri chiarimenti ha precisato che sulla base della lettura testuale della legge di gara “… non vi sono indicazioni circa l’indicazione dei summenzionati costi, in relazione al valore annuale dall’appalto, al valore triennale o a quello quinquennale comprensivo quindi dell’eventuale proroga …” e, pertanto, ha evidenziato che i dati erano stati immessi sulla base del costo quotidiano in caso di aggiudicazione, non prevedendo il bando e il disciplinare alcuna tassativa forma e/o scala numerica/temporale di indicazione dei relativi valori.
D’altra parte il sistema telematico utilizzato per la procedura consentiva l’immissione del dato numerico relativo ai costi per la manodopera e per la sicurezza, ma in fase di compilazione non precisava affatto se i costi dovevano essere indicati su base annua, per il triennio o in relazione all’intero periodo del servizio comprensivo di eventuale proroga di due anni.
In questa materia si è espressa la giurisprudenza ritenendo che “… Quanto, invece, alla mancata indicazione dei costi della sicurezza interni e dei propri costi della manodopera per l’esecuzione dell’appalto, va osservato che i due dati in realtà non erano stati del tutto omessi: la ricorrente ha indicato per ciascuno di essi il valore annuale, ma non anche, così come espressamente richiesto dal modello allegato alla legge di gara, quelli per l’intera durata dell’appalto, ovverosia 28 mesi. La stazione appaltante ha ritenuto che i dati mancanti non fossero ricavabili «con un mero calcolo aritmetico, dal valore indicato relativamente a un anno, in quanto la dinamica di detti costi non è detto che incrementi nel tempo in misura direttamente proporzionale al medesimo». Ad avviso del Collegio, tuttavia, non si tratta di una omissione sanzionabile con l’espulsione dalla gara, posto che il dato annuale è presente, sicché non può dirsi violata la previsione di cui all’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 …” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 06 marzo 2020, n. 200), in quanto la ratio della precitata disposizione è quella di verificare, attraverso l’indicazione in offerta dei costi della manodopera, la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 12/06/2018, n. 6540), e di verificare, attraverso l’indicazione dei costi della sicurezza, il rispetto delle precauzioni a tutela della salute dei lavoratori, che ha fondamento negli articoli 1, 2, 4, 32, 35 e 41 Cost. (cfr., Cons. Stato, Ad. pl., n. 3/2015). Sulla medesima questione, ma secondo una diversa prospettazione, si è statuito che “… l’indicazione di “Euro 26,00” quale costo della manodopera, priva come è di ulteriori specificazioni, è frutto di un errore materiale. Tale cifra, infatti, non poteva ragionevolmente essere creduta quale indicazione dell’intero costo della manodopera necessaria per eseguire l’appalto; d’altro canto, avendo la ricorrente ribadito il numero 26 anche in lettere (“ventisei”) non era neppure ipotizzabile l’erronea omissione di ulteriori, ma sconosciute, cifre a completamento di quella vergata. A fronte della ipotesi, evidentemente disancorata dalla realtà, che la ricorrente avesse seriamente voluto indicare la somma di 26 euro a copertura di tutti i costi della manodopera, v’era allora solo quella che la cifra di 26 euro rappresentasse il costo orario della manodopera, e tale ipotesi era, e rimane, oggettivamente accreditabile, atteso che il costo orario della manodopera costituisce un parametro al quale si fa sovente riferimento in materia di appalti, specialmente al fine di valutare la congruità della offerta. Né si può affermare che la indicazione del solo costo orario della manodopera possa ritenersi inadeguato a consentire alla Stazione Appaltante il dovuto controllo …” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 07/05/2018, n. 523).
Nel caso in esame, il dato giornaliero consente di ricavare agevolmente il dato relativo all’intera durata della concessione, oltre – naturalmente – al dato annuale.
Tra l’altro, l’ANAC ha precisato che è possibile ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio allorquando, in mancanza di precise prescrizioni della legge di gara, vi sia errore materiale nell’indicazione dei costi della manodopera (delibera n. 1039 su parere precontenzioso del 30 ottobre 2018, per il caso di indicazione del costo della manodopera relativo a ciascuna annualità, in luogo del costo relativo all’appalto nella sua globalità)…”