IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA TROVA APPLICAZIONE INDIPENDENTEMENTE DA ESPRESSI RICHIAMI NEGLI ATTI DI GARA O DA PARTE DEI CONCORRENTI, IN TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA; L’ART. 68, COMMA 7, D.LGS. N. 50/2016 NON ONERA I CONCORRENTI DI UN’APPOSITA FORMALE DICHIARAZIONE CIRCA L’EQUIVALENZA FUNZIONALE DEL PRODOTTO OFFERTO, POTENDO LA RELATIVA PROVA ESSERE FORNITA CON QUALSIASI MEZZO APPROPRIATO; LA COMMISSIONE DI GARA PUÒ EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA ANCHE IN FORMA IMPLICITA, OVE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA SIA DESUMIBILE LA RISPONDENZA DEL PRODOTTO AL REQUISITO PREVISTO DALLA LEX SPECIALIS
TAR Lazio Roma, Sez. III Quater, 14.06.2022, n. 7874
“…Nel merito il ricorso è fondato.
La ricorrente sostiene che pur se il proprio prodotto non possiede il requisito della dopatura anti-ossidante si sarebbe comunque dovuto applicare il principio di equivalenza in quanto il prodotto è trattato proprio a fini anti-ossidanti.
La giurisprudenza ha chiarito che “il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità”. Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta” (Cons. St. sez. III, 7 febbraio 2022, n. 805).
Il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica; l’art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. St., sez. V, 25 agosto 2021, n. 6035)…”