LA NATURA SANZIONATORIA DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE DESUNTA DAGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI CHE LO STESSO ARRECA NELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO, DOVENDOSI AVERE RIGUARDO ALLA NATURA DI TALI EFFETTI, DA VALUTARSI CASO PER CASO. LE ANNOTAZIONI ANAC NON INCIDONO MAI IN MANIERA INDOLORE NELLA VITA DELL’IMPRESA, ANCHE LADDOVE, COME NELLA SPECIE, NON PREVEDANO L’AUTOMATICA ESCLUSIONE O LA CONSEGUENTE INTERDIZIONE DALLE GARE PUBBLICHE, PERCHÉ SONO COMUNQUE RILEVANTI SIA SOTTO IL PROFILO DELL’IMMAGINE, SIA SOTTO QUELLO DELL’AGGRAVAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PUBBLICHE.

Cons. St., Sez. V, 23.06.2022, n. 5189

“…La tenuta del Casellario Informatico è disciplinata dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’iscrizione oggetto di impugnazione è avvenuta su segnalazione della stazione appaltante, per risoluzione del contratto di appalto per asserito grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 d.lgs. n. 50 del 2016.

Per un corretto inquadramento della fattispecie, va precisato che nel caso in esame la contestazione mossa all’appellante è di “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione (lett.A e B)”.

Emerge all’evidenza il disvalore che si desume dalla lettura dell’annotazione, sicchè non può essere condivisa l’interpretazione prospettata dal Tribunale amministrativo che esclude, invece, la natura sanzionatoria di tale provvedimento.

La natura sanzionatoria di un provvedimento amministrativo deve essere desunta dagli effetti pregiudizievoli che lo stesso arreca nella sfera giuridica del destinatario, dovendosi avere riguardo alla natura di tali effetti, da valutarsi caso per caso.

Le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera indolore nella vita dell’impresa, anche laddove, come nella specie, non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché sono comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine, sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche.

Sebbene la finalità del compito affidato all’ANAC consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici, l’iscrizione nel casellario, a norma dell’art. 213, comma 10, cit., che denuncia un “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione” sebbene in teoria riferita all’utilità della notizia per la stazione appaltante, assume effetti sanzionatori, in quanto incide sull’affidabilità dell’operatore e arreca un concreto pregiudizio all’immagine professionale.

Infatti, la valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico in ragione di precedenti inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione può certamente essere desunta dall’iscrizione di tali annotazioni, tanto che la giurisprudenza prevalente ritiene che l’annotazione di notizie ritenute ‘utili’ deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, e ciò presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse non siano manifestamente inconferenti rispetto alla finalità per la quale sono disposte.

E’ stato precisato che: “la mera valenza di ‘pubblicità notizia’ delle circostanze annotate come ‘utili’ e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica la partecipazione alle gare, non esonera l’ANAC da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia”(Cons. Stato n. 5695del 2018).

11.2. Ciò premesso, l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsiasi natura, ed a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che la preveda, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di certezza del diritto, oltre che di tutela dei principi costituzionali del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Il provvedimento in parola è intervenuto all’esito del procedimento che non ha rispettato il termine di 180 giorni per la conclusione, stabilito dal Regolamento ANAC del 28.6.2018 contenente il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 201”, in quanto avviato con comunicazione del 16 ottobre 2018 e comunicato all’operatore economico il 17 maggio 2019...”

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