Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189) (GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022), già raccolte e aggiornate sul nostro Software per la Gestione dei Bandi di Gara.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n.  55,  dopo  le  parole  «citta'  metropolitane  e  i  comuni
capoluogo di provincia» sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i  comuni  non  capoluogo  di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui  importo
e' pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 
  2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del  PNRR
o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso
al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e non risultano beneficiarie  delle  preassegnazioni  di
cui all'articolo 29 del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
e dell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  213
del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre
2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a
risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del  citato  articolo  26
del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi,
a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura
di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati  a  fronteggiare
gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari  di
cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le modalita' di attuazione del presente comma. 
  3.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.  44-bis   (Semplificazioni   delle   procedure   per   la
realizzazione degli interventi autostradali di  preminente  interesse
nazionale).  −  1.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al  presente  decreto,  prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e'  trasmesso,
rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  le  finalita'  di
cui al comma 2 e al Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le  finalita'  di  cui  al
comma 3. 
  2. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro  i
successivi quindici giorni  dalla  data  di  ricezione  del  progetto
secondo  quanto  previsto  al  comma  1,  stipula,   ove   non   gia'
sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le  amministrazioni  e
gli  enti  territoriali  competenti  da  cui  risulti  la  favorevole
valutazione  relativa  alla   realizzazione   dell'intervento,   alle
caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati  d'esecuzione,
eventuali  obblighi  a  carico  delle  amministrazioni  coinvolte   e
ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione  alle  circostanze.
Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui  al  comma  1,
che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere  secondo
quanto previsto dal comma 3. 
  3.  Il  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  procede  ad  una
valutazione ricognitiva  sulla  completezza  del  quadro  conoscitivo
posto a base del progetto, sulla coerenza  delle  scelte  progettuali
con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la
cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere. 
  4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si  applicano,  in
base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le
disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»; 
    b) dopo l'Allegato  IV  e'  aggiunto  l'Allegato  IV-bis  di  cui
all'Allegato 2 al presente decreto. 

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