Non vale, in favore della ricorrente, l’argomentazione incentrata sulla dedotta non definitività dell’irregolarità contributiva, considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. “d” ed “e”, DM 30 gennaio 2015, la regolarità del DURC “sussiste comunque in caso di: … d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. e deriva, a contrario, che il DURC chiesto dall’Amministrazione è risultato irregolare perché le omissioni contributive della ditta ricorrente non sono state oggetto di contenzioso, tanto più che, rispetto alle medesime

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 24.11.2022, n. 1850

“…2) Con riferimento alle censure proposte da parte ricorrente, va osservato quanto segue:

– a) nel caso di specie, l’Amministrazione, nel corso della procedura e dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, ha chiesto la verifica di regolarità contributiva e da essa è emerso un DURC irregolare, perciò la ditta ricorrente è risultata non soddisfare il requisito di perdurante regolarità contributiva, regolarità che, per giurisprudenza consolidata, deve per l’appunto sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 10547 del 25 luglio 2022);

– b) di tale irregolarità la P.A. non poteva che prendere atto e procedere all’esclusione della ricorrente;

– c) non vale, in favore della ricorrente, l’argomentazione incentrata sulla dedotta non definitività dell’irregolarità contributiva, considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. “d” ed “e”, DM 30 gennaio 2015, la regolarità del DURC “sussiste comunque in caso di: … d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”;

– d) ne deriva, a contrario, che il DURC chiesto dall’Amministrazione è risultato irregolare perché le omissioni contributive della ditta ricorrente non sono state oggetto di contenzioso, tanto più che, rispetto alle medesime, la ditta … ha tenuto un contegno acquiescente, chiedendone, successivamente, la rateizzazione…”

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