il modulo predisposto dalla stazione appaltante, sebbene non contenesse alcuna precisazione circa l’indicazione espressa dei costi/oneri in questione né riservasse un campo dedicato, era suscettibile di libera integrazione ad opera dell’offerente, come concretamente comprovato dalla circostanza che la società ricorrente ha indicato espressamente, senza difficoltà di sorta, i costi (relativi alla manodopera e alla salute e sicurezza) in questione; in altri termini, il modello predisposto dalla stazione appaltante non era tale da rendere materialmente impossibile l’effettivo inserimento dei dati in questione, non potendosi, dunque, postulare una obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell’offerta

TAR Sicilia Catania, Sez. I, 17.03.2023, n. 873

La mancata indicazione costi manodopera subappaltatori o personale non a tempo pieno comporta l’esclusione? TAR Lazio Roma, 20.05.2022, n. 6531

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“…Nel caso in esame, non avendo l’operatore economico aggiudicatario indicato espressamente nell’offerta economica presentata né i propri costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’automatica esclusione della medesima offerta (senza possibilità di soccorso istruttorio); la fondatezza della denunciata carente indicazione dei costi/oneri in questione nell’offerta economica dell’aggiudicataria consente di assorbire la censura, dedotta in via tuzioristica, formulata avverso il bando e il capitolato.

Il Collegio ritiene che non sussistono, nel caso in esame, gli elementi sopra sinteticamente richiamati in grado di dar vita, in base al costante orientamento giurisprudenziale, all’eccezione alla regola generale come sopra enucleata. Ed infatti:

è ben vero che la lex specialis in questione non prevedeva espressamente l’obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’offerta economica, ma si è già detto che per costante giurisprudenza (cfr. supra), l’esclusione dalla gara va spiccata anche in assenza di espressa comminatoria, in tal senso, ad opera della legge di gara, in ragione della attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa, che deve senz’altro postularsi (anche all’esito del consolidato orientamento giurisprudenziale) ben nota ad ogni informato operatore economico: cfr. cit. Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7743;

occorre poi osservare che il bando di gara è lastricato di riferimenti e di richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che il capitolato tecnico espressamente prevede (art. 28) che “La partecipazione alla selezione pubblica comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato tecnico, si applicano gli articoli del Codice e quelli del c.c. in quanto applicabili”, ed il “Codice” è, per l’appunto, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art. 5 del medesimo capitolato tecnico);

inoltre, sempre il capitolato tecnico rinvia (art. 1) alle “Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata” n. 10/2018 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 462/2018 che espressamente – a pag. 14 – prevede che il costo del personale “[…] deve essere dichiarato dall’impresa concorrente, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, come modificato sul punto dal decreto legislativo n. 56/2017, ed espressamente verificato dalla stazione appaltante (articolo 95, comma 10, secondo periodo) […]”;

il modulo predisposto dalla stazione appaltante, sebbene non contenesse alcuna precisazione circa l’indicazione espressa dei costi/oneri in questione né riservasse un campo dedicato, era suscettibile di libera integrazione ad opera dell’offerente, come concretamente comprovato dalla circostanza che la società ricorrente ha indicato espressamente, senza difficoltà di sorta, i costi (relativi alla manodopera e alla salute e sicurezza) in questione; in altri termini, il modello predisposto dalla stazione appaltante non era tale da rendere materialmente impossibile l’effettivo inserimento dei dati in questione, non potendosi, dunque, postulare una obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell’offerta (cfr., per una recente applicazione, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 28 febbraio 2023, n. 3422)…”

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