L’AGGIUDICATARIA, PERÒ, NON HA INDICATO I SINGOLI COSTI DELLA MANODOPERA, COMUNQUE AFFERENTI ALLA COMMESSA E RIFERIBILI AI SERVIZI SUBAPPALTATI O SVOLTI DA PERSONALE NON ADIBITO A TEMPO PIENO NELLA ESECUZIONE DELL’APPALTO. TALI RILIEVI AVREBBE DOVUTO COMPORTARE L’ESCLUSIONE DELL’AGGIUDICATARIA PER AVER NON AVER ASSOLTO ALL’OBBLIGO PREVISTO DALL’ART. 95, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DALL’ART. 83, COMMA 9, DEL MEDESIMO CODICE.L’AGGIUDICATARIA HA INDICATO UN COSTO PER IL PERSONALE NON CONFORME AL DATO REALE PROPRIO PERCHÉ NON HA INDICATO TUTTO IL PERSONALE IMPIEGATO, MA SOLO DUE ADDETTI A TEMPO PIENO, PREVEDENDO, PER TUTTI GLI ALTRI SERVIZI PREVISTI PER L’ESECUZIONE DELLA COMMESSA, UNA OFFERTA AGGREGATA CHE NON HA DISTINTO I COSTI DELLA MANODOPERA NECESSARIA ALLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO. NÉ AL RIGUARDO, PUÒ TROVARE APPLICAZIONE IL PRINCIPIO DELLA GENERALE AFFIDABILITÀ DELL’OFFERTA, ATTESO CHE LA STESSA DEVE NECESSARIAMENTE PARTECIPARE, GIÀ IN SEDE DI OFFERTA ECONOMICA, I SINGOLI COSTI DELLA MANODOPERA ANCHE AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL SUCCESSIVO SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA PREVISTO DAL SUCCESSIVO ART. 97. E’ L’ART. 95, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CHE IMPONE, AI CONCORRENTI, DI INDICARE “I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA” NELL’OFFERTA ECONOMICA.
TAR Lazio Roma, 20.05.2022, n. 6531
“…La stessa, alla luce dei documenti acquisiti, con il primo dei motivi del ricorso per motivi aggiunti, ha precisato le ragioni già espresse nel terzo motivo riportato nel ricorso principale, con cui è stata contestata la insufficienza dell’importo indicato in offerta a copertura dei costi della manodopera (€ 124.918,00/anno) per la retribuzione di tutto il personale necessario ad eseguire i servizi previsti dal capitolato, invero imputata ai due dipendenti utilizzati a tempio pieno nella esecuzione del servizio.
L’art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recita .” Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.
L’offerta dell’aggiudicataria ha previsto, per l’esecuzione del presente appalto, l’utilizzazione di due operatori a tempo pieno per 5 giorni a settimana.
Per la ricorrente l’aggiudicataria non ha indicato, all’interno della voce relativa al costo del personale (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016), tutti gli ulteriori costi della manodopera incidenti sulla commessa, riferibili a servizi subappaltati o svolti da personale non adibito a tempo pieno nell’appalto, ma comunque costituenti costi “strutturali” della commessa, per cui l’importo indicato nella offerta economica non ha precisato, né distinto i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, in relazione ai singoli servizi che sono stati rappresentati in modo aggregato senza precisare l’effettivo costo di tutto il personale impiegato nella commessa.
In particolare l’aggiudicataria ha indicato, come detto, la remunerazione per due soli operatori addetti alla manutenzione ordinaria e correttiva, al pronto intervento e alla distribuzione dei contenitori mobili presenti a tempo pieno presso le sedi dell’ASL (par. 2.2.1 dei giustificativi), così da comportare una omissione nella rappresentazione di tutti i costi della manodopera, atteso che la predetta ha provveduto, in sede di offerta economica, come detto, ad aggregare i relativi servizi in uno con il costo della manodopera necessaria al suo espletamento.
Infatti, la stessa, nei giustificativi offerti dall’aggiudicataria a conforto della propria offerta economica, ha precisato che :”… ha previsto la messa a disposizione di n. 2 operatori (condizione migliorativa rispetto al n.1 operatore richiesto dal capitolato speciale) dedicati esclusivamente al presente appalto, dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, per un totale di 40 ore/settimana per operatore. Gli operatori svolgeranno sia il servizio di distribuzione dei contenitori mobili, che il servizio di manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di distribuzione dei gas medicinali e degli accessori, che il servizio di pronto intervento, oltre che altri servizi quali l’esecuzione delle verifiche identificative dei gas, l’installazione dei dispositivi per il monitoraggio in continuo dell’aria medicinale, ecc. Per la messa a disposizione degli operatori è stato stimato un costo complessivo, per 3 anni, pari a € 374.754,00”.
Nel caso di specie non si tratta, come ha rappresentato la controinteressata, di una sottostima dei costi della manodopera, ma, proprio in relazione alla formulazione aggregata dell’offerta economica per i singoli servizi, i relativi costi della manodopera non sono in alcun modo esplicitati, dovendo gli stessi essere ricavati in via induttiva e per supposizione.
In ogni caso l’aggiudicataria, però, non ha indicato i singoli costi della manodopera, comunque afferenti alla commessa e riferibili ai servizi subappaltati o svolti da personale non adibito a tempo pieno nella esecuzione dell’appalto.
Infatti, l’aggiudicataria non ha indicato il costo della manodopera per la fornitura di gas liquidi criogenici in contenitori fissi, ma li ha indistintamente indicati nel costo del relativo servizio pari a € 156.090,00 (€ 52.030,00/anno).
Lo stesso dicasi per i servizi logistici (organizzazione del magazzino gas negli appositi spazi messi a disposizione dalle Strutture Sanitarie; trasporto, consegna e distribuzione di tutti i contenitori mobili dai luoghi di stoccaggio aziendali a tutte le utenze (reparti ospedalieri, ambulatori, laboratori ed altri servizi territoriali); ritiro dei vuoti, dei prodotti in scadenza e dei prodotti oggetto di revoca ministeriale/ritiro lotti) e per la fornitura gas compressi in contenitori mobili, in cui non risulta, nell’offerta, scomputato il costo della manodopera necessario all’esecuzione dei servizi.
Tali rilievi avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria per aver non aver assolto all’obbligo previsto dall’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 83, comma 9, del medesimo codice.
Per l’aggiudicataria il motivo di ricorso avversario ed il collegato motivo aggiunto sono innanzitutto inammissibili per difetto d’interesse.
In ogni caso, per il resistente, tali eccezioni costituirebbero un errore/irregolarità nella quantificazione ed indicazione ex art. 95, comma 10, Dlgs n. 50/2016, dell’ammontare dei costi della manodopera e tale errore/irregolarità sarebbe di certo emendabile.
La tesi non è condivisibile.
L’aggiudicataria ha indicato un costo per il personale non conforme al dato reale proprio perché non ha indicato tutto il personale impiegato, ma solo due addetti a tempo pieno, prevedendo, per tutti gli altri servizi previsti per l’esecuzione della commessa, una offerta aggregata che non ha distinto i costi della manodopera necessaria alla esecuzione del servizio.
Né al riguardo, può trovare applicazione il principio della generale affidabilità dell’offerta, atteso che la stessa deve necessariamente partecipare, già in sede di offerta economica, i singoli costi della manodopera anche al fine di consentire lo svolgimento del successivo subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta previsto dal successivo art. 97.
E’ l’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici che impone, ai concorrenti, di indicare “i propri costi della manodopera” nell’offerta economica.
Ciò costituisce un obbligo dichiarativo imposto alle società partecipanti alla gara pubblica a pena di esclusione, anche ed a prescindere da una espressa previsione, in tal senso, della lex specialis di gara (Cons. Stato, A.P., 2 aprile 2020, nn. 7 e 8) e discende chiaramente dal combinato disposto di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 83, comma 9, del medesimo codice, il quale non consente la regolarizzazione di carenze concernenti l’offerta tecnica o economica.
La formulazione aggregata dell’offerta economica per la maggior parte dei servizi afferenti alla commessa per cui è causa, ha comportato una alterazione dell’offerta ed una sua valutazione non adeguata al reale dato fattuale…”