Massima Sentenza
“…a) in via di principio, dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, comprensiva anche dei verbali ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) dall’acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. citato, ma solo a condizione che esse consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri, così da consentire la presentazione, non solo dei motivi aggiunti, ma anche del ricorso principale;
c) con “dilazione temporale”, nel caso di proposizione dell’istanza di accesso agli atti, fino al momento in cui questo è consentito, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (sempreché, in tal caso, l’istanza di accesso sia tempestivamente proposta nei quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione);
d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati
APPROFONDIMENTI:
Cosa si intende per prova di resistenza?
TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. V, 03.11.2022, N. 6850
Con la suddetta sentenza, il TAR Campano rammenta che: “…secondo l’indirizzo tracciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020 ed affinato dalla successiva elaborazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2736/2023, n. 10470/2022 e n. 10696/2022), nella prospettiva di adeguata e proporzionata conciliazione del diritto di difesa del concorrente pregiudicato e della celerità dell’azione amministrativa, l’individuazione del dies a quo del termine di proposizione del ricorso in materia di appalti pubblici risulta così modulata:
"... a) in via di principio, dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, comprensiva anche dei verbali ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; b) dall'acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. citato, ma solo a condizione che esse consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri, così da consentire la presentazione, non solo dei motivi aggiunti, ma anche del ricorso principale; c) con "dilazione temporale", nel caso di proposizione dell'istanza di accesso agli atti, fino al momento in cui questo è consentito, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (sempreché, in tal caso, l'istanza di accesso sia tempestivamente proposta nei quindici giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione); d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati;
– a tale proposito, oltre a ricordare l’importanza di una adeguata consulenza per la gestione degli appalti, giova anche richiamare l’orientamento prevalente secondo cui:
I) se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta, come rilevato dall’Adunanza Plenaria n. 12/2020, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di 30 giorni) subisce una “corrispondente dilazione temporale” (di 15 giorni): quindi, in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo (certo ed obiettivo) di 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione, ovvero dalla sua comunicazione nel caso di richiesta della parte o invio officioso;
II) se, per contro, l’istanza di accesso è tardiva (quindi, successiva al quindicesimo giorno dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) non opera, a favore del ricorrente, la ridetta “dilazione temporale”: e ciò in ragione di un bene inteso canone di autoresponsabilità dell’operatore economico che concorre alle gare pubbliche;
III) nel caso, invece, di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputabili alla stazione appaltante che non dia puntuale riscontro alla tempestiva istanza di accesso, ovvero la evada successivamente al termine di 15 giorni dalla ricezione, il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta sicché, più che di vera e propria “dilazione temporale”, in tal caso finisce per operare una autonoma e nuova decorrenza del termine