LA VALUTAZIONE DI AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE COSTITUISCE MANIFESTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ TECNICO DISCREZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE. LE CIRCOSTANZE CHE NON INCLINANO UNIVOCAMENTE E NON COMPROVANO IN MANIERA GRAVE, PRECISA E CONCORDANTE IL RUOLO DI AMMINISTRATORE “DI FATTO” NON SONO IDONEE A CONDURRE ALL’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.

Cons. St., Sez. IV, 03.02.2022, n. 768

“...In base all’art. 80, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.”

25.1. Costituisce un dato di fatto che il responsabile tecnico dell’aggiudicataria sia stato allontanato dalle cariche sociali “sin dal marzo 2019, e pertanto da oltre un anno dalla pubblicazione del bando di gara in esame, avvenuta in data -OMISSIS-”, così come testualmente statuito dal T.a.r., in primo grado.

25.2. Il gravame, che non contesta tale circostanza, si incentra, dunque, sul ruolo di amministratore “di fatto” della società che il precedente responsabile tecnico dell’aggiudicataria avrebbe conservato, così come si dedurrebbe, da una serie di circostanze compiutamente enumerate e, ad avviso dell’appellante, non adeguatamente valorizzate dalla stazione appaltante.

25.3. Le circostanze ritenute rilevanti dall’appellante si appuntano, in buona sostanza, alle affermazioni contenute nell’ordinanza del G.i.p. di Taranto, nel rapporto di coniugio che unisce il precedente responsabile tecnico alla socia di maggioranza della società e al fatto che attuale amministratore della società sia abbia ventitré anni e non abbia pregresse esperienze professionali alle spalle. Tali circostanze, per quanto suggestive, non inclinano univocamente nel senso ritenuto dall’appellante e non comprovano in maniera grave, precisa e concordante il ruolo di amministratore “di fatto” che l’appellante intenderebbe attribuire all’ex responsabile tecnico della società aggiudicataria.

25.4. Giova puntualizzare che la valutazione di affidabilità professionale, sottesa alla ratio della disciplina di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, costituisce manifestazione dell’esercizio dell’attività tecnico discrezionale della stazione appaltante e, come tale, può essere sottoposta al controllo ed al sindacato giurisdizionale nei soli e consueti limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti. Spetta, infatti, all’amministrazione l’individuazione del punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente, sicché il relativo il sindacato, da parte del Giudice, va rigorosamente mantenuto sul piano della verifica estrinseca della non pretestuosità della operata valutazione degli elementi di fatto, senza attingere, per ritenere concretato il vizio di eccesso di potere, la logica intrinseca di vera e propria condivisibilità della valutazione.

25.5. Le circostanze enumerate dalla ricorrente non sono univocamente conducenti nel senso da essa esposta nell’atto di appello e, in assenza di sicure risultanze, che depongano per un ruolo attivo da parte del precedente responsabile tecnico della società, nella compagine che risulta averlo estromesso da ogni carica sociale, si prestano ad essere apprezzate tanto nel senso riferito dall’appellante quanto nel senso esattamente opposto, prescelto dall’amministrazione, cioè come circostanze neutre e irrilevanti ai fini del giudizio di affidabilità della contraente, così come opinato, discrezionalmente, dalla stazione appaltante…”

Articoli collegati

Kreando S.r.l.s. – PIVA 15799041007 – gare@fareappalti.itCookie PolicyPrivacy PolicySitemap