Massima Sentenza
L’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all’aggiudicazione, quale condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima, con la conseguenza che quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara, che spetta alla commissione di gara. Inoltre, fatte salve diverse previsioni della “lex specialis” e fatto comunque salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 50 del 2016
Approfondimenti:
La mancata produzione del DGUE è soccorribile? TAR Puglia Bari, Sez. III, 06.02.2022, n. 247
“…La ricorrente si duole della circostanza che la procedura di gara sia viziata dall’illegittima ammissione della controinteressata e di tutte altre ditte concorrenti, le quali non sarebbero in possesso dei requisiti di carattere generale e del fatturato minimo specifico previsto dall’art. 9 delle condizioni particolari di contratto.
La previa verifica dell’assenza dei requisiti minimi di partecipazione in capo a tutte le ditte invitate a partecipare avrebbe impedito di procedere alla determinazione della soglia di anomalia e alla conseguente esclusione automatica dell’offerta anomala, ipotesi prevista dall’art. 97 comma 8 D.lgs. n. 50/2016, da leggersi in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 2020 (che trova applicazione per le gare indette entro il 31.06.2023, a condizione che si tratti di gara “sotto soglia e di “affidamento diretto” o “procedura negoziata” (co. 2 lett. a) e b)).
Una volta eliminate tutte le partecipanti alla gara, l’offerta della società ricorrente sarebbe rimasta l’unica offerta cui validamente affidare il servizio.
Su questo primo tema di indagine, il Collegio osserva che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “
- L’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all’aggiudicazione, quale condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima, con la conseguenza che quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara, che spetta alla commissione di gara. Inoltre, fatte salve diverse previsioni della "lex specialis" e fatto comunque salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 50 del 2016” (v. Cons. Stato sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730; TAR Napoli, sez. VIII, 5 ottobre 2020 n. 4223).
Pertanto, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che intanto le dichiarazioni rese dalla aggiudicataria nel DGUE (v. doc. 3 di parte resistente pag. 24 e ss.) soddisfano senz’altro il requisito del possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti di cui al cennato art. 9 delle “Condizioni particolari di contratto” ai fini dell’ammissione alla gara, non dovendo essa null’altro dichiarare e/o provare ed incombendo piuttosto sulla stazione appaltante l’onere di verifica documentale da espletarsi soltanto ad aggiudicazione avvenuta.
Tale meccanismo procedurale trova applicazione anche e a fortiori nel caso di approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni laddove “pur essendo la verifica del possesso dei requisiti a monte, in capo a tutti i concorrenti, demandata alla Consip, alla quale è affidato il MEPA, è comunque necessario, per ciascuna Stazione Appaltante, accertarne il possesso rispetto al soggetto aggiudicatario. Pertanto, anche nelle procedure negoziate svolte facendo ricorso al MEPA, si applica la previsione dell’art. 32 d.lgs. n. 50/2016, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti” (v. TAR Lazio sez. II, 1 aprile 2019 n. 4276; Id, n. 2199/2016).