Massima Sentenza

“... nel caso di specie non opera la deroga di cui all’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, con legge n. 120/2020, tenuto conto che la piana lettura della citata disposizione normativa deve indurre l’interprete a ritenere che tale previsione (che amplia il campo di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, rispetto a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016) debba ritenersi applicabile ai soli affidamenti testualmente menzionati dal medesimo comma 3: ovvero gli affidamenti diretti, nonché quelli con procedura negoziata senza bando di gara di cui “al comma 2, lettera b)  ...”

C.G.A.R.S., 07.08.2023, n. 508


Nelle procedure aperte non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1, comma 3, del DL 76/2020.

“…a) nel caso di specie non opera la deroga di cui all’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, con legge n. 120/2020, tenuto conto che la piana lettura della citata disposizione normativa deve indurre l’interprete a ritenere che tale previsione (che amplia il campo di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, rispetto a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016) debba ritenersi applicabile ai soli affidamenti testualmente menzionati dal medesimo comma 3: ovvero gli affidamenti diretti, nonché quelli con procedura negoziata senza bando di gara di cui “al comma 2, lettera b)”;

b) la deroga in questione non può quindi trovare applicazione alla gara d’appalto oggetto del presente giudizio, trattandosi di una procedura aperta;

c) tale interpretazione del citato art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 – limitativa della deroga – è stata fatta propria anche dall’Anac con la deliberazione n. 148 del 30 marzo 2022 “la disciplina derogatoria introdotta dall’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, conv. con mod. nella L. 120/2020 – nella parte in cui estende l’esclusione automatica delle offerte anomale alle procedure con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 – trova applicazione esclusivamente nelle procedure derogatorie disciplinate dal comma 2 del suddetto articolo, ovvero in caso di affidamento diretto e di procedura negoziata, e non anche nelle procedure aperte […]”;

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