Massima Sentenza

“...la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso [non potendo questi ultimi] sostituirsi ex ante al giudice competente nella inammissibile e impossibile prognosi circa la fondatezza di una particolare tesi difensiva, alla quale la richiesta di accesso sia preordinata, salvo, ovviamente, il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990…”

TAR Campania Napoli, Sez. I, 07.09.2023, ord. 5009


La P.A. non deve svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato.

“…Ritenuto che l’istanza di accesso deve essere accolta, non essendo persuasive le ragioni addotte dall’Amministrazione resistente a fondamento dell’impugnato diniego all’accesso all’offerta economica e alle giustificazioni dell’aggiudicataria, sussistendo di contro un obiettivo interesse della ricorrente, quale operatore economico partecipante alla procedura, a verificare l’osservanza delle regole della procedura;

Ritenuto che la partecipazione alla selezione e la semplice manifestazione dell’intenzione di partecipare alla procedura radica un’obiettiva posizione di interesse legittimante, e che nella fattispecie non sono state rappresentate esigenze specifiche di tutela di segreti tecnici industriali e commerciali, che potrebbero legittimare un diniego di accesso ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che infatti secondo la giurisprudenza la posizione di concorrente alla procedura di gara, classificatasi in seconda posizione, concretizzi una idonea situazione legittimante l’accesso alla documentazione relativa alla offerta tecnica dell’aggiudicataria: ciò tanto più in quanto, avendo promosso un giudizio per ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del raggruppamento controinteressato, essa ha dimostrato di avere interesse alla conoscenza integrale di quella documentazione, al fine di verificare la correttezza – secondo i noti canoni di sindacato degli atti espressivi della discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte – delle valutazioni compiute e dei punteggi conseguentemente assegnati (ex multis da ultimo TAR Lombardia, ord., n. 1695/2023);

Ritenuto che non è stata dimostrata, né dall’Amministrazione né dall’operatore controinteressato, la sussistenza di alcun pregiudizio ai propri segreti industriali commerciali conseguente all’eventuale ostensione degli atti richiesti da parte ricorrente;

Ritenuto, quanto alla rilevanza della documentazione richiesta in ordine al già instaurato giudizio, che “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso [non potendo questi ultimi] sostituirsi ex ante al giudice competente nella inammissibile e impossibile prognosi circa la fondatezza di una particolare tesi difensiva, alla quale la richiesta di accesso sia preordinata, salvo, ovviamente, il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, ord. 20 febbraio 2023, n. 425)..."

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