E’ INAMMISSIBILE IL RICORSO TESO ALL’ANNULLAMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, ATTESA LA SUA NATURA DI ATTO ENDOPROCEDIMENTALE

TAR Lazio Roma, Sez. II Quater, 06.08.2021, n. 9312

“…le previsioni generali del Codice appalti (D.lgs. n. 50/2016), secondo cui:

– «La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine e’ interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata» (art. 33 comma 1);

– «La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» (art. 33 comma 5);

Considerato che la natura endo-procedimentale della cd. proposta di aggiudicazione è stata recentemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa anche del Consiglio di Stato, secondo cui: «Nel nuovo codice dei contratti pubblici risulta eliminata la precedente distinzione tra “aggiudicazione provvisoria” e “aggiudicazione definitiva” e la fase finale della procedura di aggiudicazione si articola nella “proposta di aggiudicazione”, che è adottata dal seggio di gara, e nella “aggiudicazione” tout court, che è il provvedimento conclusivo della procedura (cfr. Cons. Stato, V, 10 ottobre 2019, n. 6904; V, 15 marzo 2019, n. 1710). L’aggiudicazione costituisce un’autonoma manifestazione di volontà della stazione appaltante, resa all’esito della “verifica della proposta di aggiudicazione”, prevista dal citato art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016» (così Consiglio di Stato sez. IV, 19/02/2021, n. 1483), con conseguente inammissibilità del «ricorso promosso nei confronti di verbali di gara relativi ad operazioni di valutazione delle offerte che, come tali, sono meri atti endoprocedimentali non impugnabili, non avendo essi la forza di concludere la procedura perché devono essere seguiti dall’approvazione da parte della stazione appaltante e dal provvedimento finale con cui l’amministrazione competente, e non la commissione giudicatrice, aggiudica definitivamente la gara al soggetto ritenuto tecnicamente migliore» (così T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 08/11/2019, n.648);

– Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse e che le spese di lite, tenuto conto della natura formale della presente decisione, possano essere integralmente compensate tra le parti…”.

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