Massima Sentenza

“…la mancata impugnazione del diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Tale paradigma viene derogato in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso

Cons. St., Sez. V, 29.09.2023, n. 8589


L’azione ostensiva è ripetibile solo ove il comportamento dell’amministrazione risulti inadempiente rispetto agli aspetti di novità della fattispecie.

“…La sentenza appellata, come esposto, ha dichiarato il ricorso inammissibile con riguardo alle doglianze inerenti alla parte di istanza coincidente con la precedente domanda (relativamente agli atti B, E e F), attesa la mancata impugnazione del silenzio diniego; ha analogamente ritenuto inammissibile il ricorso concernente i nuovi documenti richiesti con l’istanza del 2 maggio 2022, in quanto non risulterebbe fornita alcuna dimostrazione della qualità di subappaltatore affermata dalla società ricorrente nella predetta istanza di accesso del 2 maggio 2022; tale condizione risulta infatti espressamente contestata da RFI ed è oggetto di controversia nel giudizio civile inter partes.

4. – Con il ricorso in appello la … ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado, allegando anzitutto la sussistenza di un “fatto nuovo” giustificante la reiterazione dell’accesso, consistente nel deposito, da parte di RFI, nel giudizio civile, della richiesta di autorizzazione del subappalto (n. 4071) da parte di GCF; ha contestato inoltre l’assunto della mancata prova della qualità di subappaltatore, deducendo di avere depositato in giudizio i contratti di subappalto nn. 4071 e 4072 dell’11 dicembre 2018.

5. – Si è costituita in resistenza Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso in appello.

6. – Nella camera di consiglio del 13 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. – Il primo motivo di appello deduce, con riguardo all’ostensione dei documenti già richiesti con l’istanza dell’1 luglio 2021, l’erroneità della pronuncia declaratoria dell’inammissibilità del ricorso, nell’assunto che sia ravvisabile il “fatto nuovo” legittimante la reiterazione dell’istanza di accesso, consistente in particolare nel deposito, effettuato da RFI in data 12 aprile 2022, nel corso del giudizio civile, della richiesta di autorizzazione al subappalto presentata da … (si tratta del subappalto n. … in data …, ovvero di uno dei due contratti sottoscritti tra … e …).

Il motivo è infondato, in quanto, per costante giurisprudenza, risalente alla sentenza di Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7, la mancata impugnazione del diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Tale paradigma viene derogato in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso (Cons. Stato, II, 25 gennaio 2023, n. 884; III, 3 novembre 2022, n. 9567; V, 6 novembre 2017, n. 5996)...

Può dunque dirsi che l’azione ostensiva sia ripetibile solo ove il comportamento dell’amministrazione risulti inadempiente rispetto agli aspetti di novità della fattispecie (Cons. Stato, IV, 14 maggio 2014, n. 2476)

Può dunque dirsi che l’azione ostensiva sia ripetibile solo ove il comportamento dell’amministrazione risulti inadempiente rispetto agli aspetti di novità della fattispecie (Cons. Stato, IV, 14 maggio 2014, n. 2476)…”

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