Massima Sentenza

“...negli appalti a corpo, elemento essenziale della proposta economica è, infatti, il solo importo finale offerto, mentre il CME ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (in questo senso, costante e condivisa giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 2018 n. 6119; Idem, 3 settembre 2018, n. 5161; 3 aprile 2018, n. 2057; Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963). Per l’effetto, le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono estranee al contenuto essenziale dell’offerta economica e quindi del contratto da stipulare, posto che l’operatore economico con il prezzo offerto si fa integralmente carico delle migliorie offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 2021, n.7866)...”

TAR Campania Napoli, Sez. I, 29.11.2023, n. 6567


Le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono estranee al contenuto essenziale dell’offerta economica e quindi del contratto da stipulare, posto che l’operatore economico con il prezzo offerto si fa integralmente carico delle migliorie offerte

“…Mediante un secondo ordine di censure la … afferma che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione di un contrasto tra l’offerta economica e gli importi indicati nei computi metrici estimativi (lordo e netto), tale da rendere l’offerta economica indeterminata nel proprio contenuto.

In specie, il raggruppamento … ha offerto un ribasso del 10% rispetto all’importo a base d’asta, pari ad € 1.881.239,26. Dunque, sottraendo il 10% alla cifra di € 1.881.239,26 (il 10% di detta cifra è € 188.123,92) si giunge ad un importo di € 1.693.115,36.

Per contro, nel computo metrico estimativo è stato indicato l’importo netto di € 1.782.220,79, che, dunque, non corrisponde alla percentuale di ribasso offerta.

Tuttavia, come già rilevato dal Collegio con sentenza n. 1387 del 3 marzo 2023, tale discrasia non è idonea a inficiare la legittimità della gravata aggiudicazione.

Invero, la differenza fra l’importo da calcolare sulla base della percentuale di ribasso offerto e l’importo netto indicato nel CME è frutto di un evidente errore materiale, in quanto tale irrilevante.

Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, nel contrasto fra la percentuale di ribasso e la cifra assoluta prevale la prima (ex multis, recente, CGA Regione Sicilia, 10 maggio 2022, n. 560).

Nell’offerta economica, il ribasso indica la percentuale (appunto) di decremento, laddove il valore indicato in termini assoluti è denominato “prezzo offerto”.

In assenza di specifiche indicazioni del Disciplinare di gara – come nel caso di specie – deve attribuirsi portata prevalente al ribasso percentuale, atteso che lo stesso funge da parametro di riferimento per attribuire al valore economico dell’offerta uno specifico punteggio. Ciò in quanto, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio costituisce l’unico dato, relativo all’offerta economica, rilevante per determinare la posizione in graduatoria e la conseguente aggiudicazione.

Altrettanto condivisa e costante giurisprudenza ha ritenuto applicabile il criterio della correzione delle offerte di cui all’art. 119 d.P.R. n. 207 del 2010, in base al quale, in caso di discordanza dei dati indicati nel modulo di offerta, deve darsi prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo, anche oltre la fattispecie dell’aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, rispetto al quale è stato sancito dal legislatore (Cons. Stato, sez. III, 1 ottobre 2013 n. 4873 e sez. V, 13 giugno 2008 n. 2976).

Il criterio di correzione delle offerte di cui all’art. 119 d.P.R. n. 207 del 2010, pur se previsto solo per i ribassi sui prezzi unitari, esprime infatti un principio generale applicabile a tutti i casi d’errore evidente e riconoscibile con la normale diligenza, compresi quindi i casi di mera inesattezza di calcolo. E ciò indipendentemente dal fatto che la specifica disposizione sia stata abrogata dall’art. 217, comma, 1 lett. u), d. lgs. 50 del 2016 a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo d. lgs. n. 50 del 2016.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (anche successivo all’abrogazione), infatti, “la disciplina che si rinviene dall’art. 119 del D.P.R. n. 207 del 2010 contiene una regola di condotta suscettibile di applicazione analogica, attesa l’identità di ratio della necessità di correggere una difformità di ordine materiale, e depone nel senso che debba assegnarsi prevalenza al ribasso percentuale contenuto nell’offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli rispondenti al ribasso offerto” (Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019 n. 4189).

La regola dettata dalla giurisprudenza è conforme, del resto, alla previsione di cui all’art. 1430 c.c., in base al quale l’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso (cfr. CGA Regione Sicilia, 10 maggio 2022, n. 560).

Non può, pertanto, trovare accoglimento quanto esposto dalla ricorrente, secondo cui “a nulla rileva che l’appalto sia “a corpo” o “a misura” poiché il computo metrico deve descrivere esattamente cosa, quale e quanto viene offerto come migliorie, e, dunque, i valori economici delle singole lavorazioni”.

La costante giurisprudenza amministrativa ha rilevato a riguardo che negli appalti a corpo, elemento essenziale della proposta economica è, infatti, il solo importo finale offerto, mentre il CME ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (in questo senso, costante e condivisa giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 2018 n. 6119; Idem, 3 settembre 2018, n. 5161; 3 aprile 2018, n. 2057; Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963).

Per l’effetto, le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono estranee al contenuto essenziale dell’offerta economica e quindi del contratto da stipulare, posto che l’operatore economico con il prezzo offerto si fa integralmente carico delle migliorie offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 2021, n.7866)..."

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