Massima Sentenza

l’esperimento del procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di un potere discrezionale della stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove, in base ad elementi specifici emersi in sede di gara, l’offerta possa apparire anormalmente bassa (cfr. in tal senso ex multis Cons. St., V, n. 9280/2022; id., n. 4365/2022; id., V, n. 1818/2020); ii) affinché si possa censurare la scelta dell’Amministrazione è necessario che emergano agli atti chiari elementi sintomatici della possibile incongruità dell’offerta (cfr. ex multis CGA n. 586/2021; Cons. St., V, n. 5782/2020); iii) la decisione della stazione appaltante non è soggetta alla sindacabilità del Giudice, se non per le ipotesi di manifesta erroneità e di evidente illogicità (cfr. ex multis Cons. St.; III, n. 1698/2022; id., V, n. 6297/2021; id., III, n. 5967/2021)...”

TAR Lazio Roma, Sez. III, 14.12.2023, n. 18990


Affinché si possa censurare la scelta dell’Amministrazione è necessario che emergano agli atti chiari elementi sintomatici della possibile incongruità dell’offerta

“…Sennonché, l’art. 97 comma 3 citato, nel prevedere che “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara” fa significativamente salva l’applicazione del comma 6 che, appunto, all’ultimo periodo contempla il controllo facoltativo di anomalia.

Tale disposizione prevede che “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

10.4 - Ora, è ben vero che: i) l’esperimento del procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di un potere discrezionale della stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove, in base ad elementi specifici emersi in sede di gara, l’offerta possa apparire anormalmente bassa (cfr. in tal senso ex multis Cons. St., V, n. 9280/2022; id., n. 4365/2022; id., V, n. 1818/2020); ii) affinché si possa censurare la scelta dell’Amministrazione è necessario che emergano agli atti chiari elementi sintomatici della possibile incongruità dell’offerta (cfr. ex multis CGA n. 586/2021; Cons. St., V, n. 5782/2020); iii) la decisione della stazione appaltante non è soggetta alla sindacabilità del Giudice, se non per le ipotesi di manifesta erroneità e di evidente illogicità (cfr. ex multis Cons. St.; III, n. 1698/2022; id., V, n. 6297/2021; id., III, n. 5967/2021).

E tuttavia è altrettanto innegabile che, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, già al momento dell’apertura delle offerte sussistevano almeno due “elementi specifici” obiettivamente rivelatori di una sospetta situazione di anomalia da chiarire, rappresentati: 

– dal numero di addetti offerti dalla … per l’esecuzione del contratto, indicati in 96 unità, a fronte: i) del numero massimo di 20 risorse, quale presupposto per il conseguimento del punteggio massimo nella relativa voce valutativa, a termini della legge di gara (cfr. par. 8.5, lett. d) “personale addetto”, pag. 12 del disciplinare); ii) del numero di 25 e 30 addetti messi a disposizione dagli altri concorrenti;

– dalla notevole forbice fra il più basso importo offerto dalla … e quello offerto dal gestore uscente … (14 euro contro 19 euro) per l’esecuzione del contratto, a fronte del numero notevolmente maggiore di addetti indicati a tal fine, pari a circa il quadruplo di quanto pianificato dagli altri concorrenti.

E la valenza indiziante di tali elementi, già di per sé significativi sia singolarmente che congiuntamente considerati, è stata ulteriormente corroborata dalle puntuali e circostanziate deduzioni formulate dalla ricorrente nel presente giudizio. 

Quest’ultima, infatti, ha ben messo in luce le varie potenziali ricadute dei surrichiamati elementi in chiave effettuale con riferimento alle più delicate e qualificanti voci di costo dell’appalto, prima fra tutte il trattamento del personale e il rispetto del “salario pagato ai lavoratori impiegati dal concessionario per lo specifico contratto con l’Ufficio in misura almeno del 10% superiore al livello del salario minimo previsto dalla legislazione locale per analoghe mansioni” richiamato dall’art. 2 del capitolato.

10.5 - Alla luce di ciò, il quadro fattuale che si è presentato alla stazione appaltante in esito all’apertura e alla valutazione delle offerte dei concorrenti era tale, per la sua evidenza, da concretizzare, ad avviso del Collegio, i presupposti per l’attivazione del controllo di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs n. 50/2016 in contraddittorio con l’aggiudicataria, ponderando i surrichiamati elementi e adottando una determinazione articolata e motivata.

Ma vi è che la stazione appaltante, come già anticipato, non vi ha provveduto, arrestandosi alla verifica degli estremi per il controllo di congruità obbligatorio e obliterando, senza alcuna valida motivazione, ogni ulteriore attività valutativa, pur in presenza di elementi obiettivi ex se idonei a giustificarne lo svolgimento.

Al riguardo, non convincono le argomentazioni della controinteressata, che si è limitata ad invocare il carattere discrezionale del controllo facoltativo di congruità, profilo quest’ultimo in sé non contestabile né contestato, senza tuttavia offrire elementi sufficientemente supportati a riprova della correttezza dell’operato dell’Amministrazione nel concreto, con riguardo alla adeguata ponderazione di ciascuno dei due elementi specifici surrichiamati. 

Su questa falsariga, il caso all’esame può ricomprendersi nell’alveo di quelle fattispecie di decisivo errore di fatto e di macroscopica illogicità emergente dall’esame della documentazione in atti, che giustificano il sindacato in sede giurisdizionale della decisione dell’Amministrazione in ordine alla scelta se procedere a verifica della congruità dell’offerta. 

Risulta, quindi, ravvisabile una violazione dei limiti esterni dell’esercizio della discrezionalità esplicata nella specie dalla stazione appaltante, violazione che assume efficacia viziante degli atti impugnati nei limiti surrichiamati..."

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