Massima Sentenza

“…il metodo del confronto a coppie sia ontologicamente incompatibile con le soglie di sbarramento per singoli criteri discrezionali...La Stazione appaltante ha certamente il potere di prevedere soglie – ragionevoli – di qualità minima, anche per singoli criteri valutativi, ma il superamento delle stesse non può dipendere, in termini meramente relativi, dalla qualità delle offerte in comparazione, ma deve conseguire alla oggettiva sussistenza in termini assoluti dei requisiti minimi richiesti. Quindi, la previsione che impone di utilizzare uno strumento di valutazione finalizzato ad accertare in termini meramente relativi quale sia l’offerta migliore, anche solo con riguardo a singoli criteri, per accertare invece, quello che dovrebbe essere un requisito minimo che deve sussistere in modo assoluto, finisce per essere gravemente irragionevole, soprattutto laddove, come nel caso di specie, il mancato superamento della soglia di sbarramento per uno dei criteri/soglia discrezionali impedisce la valutazione dell’offerta nel suo complesso e, quindi, la sua integrale comparazione con quella degli altri concorrenti...”

TAR Veneto, Sez. III, 29.12.2023, n. 2023


Il metodo del confronto a coppie sia ontologicamente incompatibile con le soglie di sbarramento per singoli criteri discrezionali.

“…Venendo, quindi, al merito della censura, occorre partire nuovamente dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria, n. 16 del 2022, la quale ha chiaramente sottolineato, per quanto in questa sede di interesse, che: 

- il sistema del 'confronto a coppie', utilizzato dai commissari di gara nella preliminare valutazione tecnico-qualitativa (ottenuta dalla somma dei coefficienti di valore attribuiti da ciascuno di essi), è un metodo di selezione volto ad individuare l'offerta migliore in termini strettamente relativi, che si basa sull'attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari.

- un punteggio alto testimonia l'elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti; 

- è pertanto chiara l'ampia discrezionalità sottesa a tali manifestazioni di giudizio dei commissari, che non scrutinano il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (già valutati in sede di ammissione al confronto), ma, al contrario, esprimono una valutazione, necessariamente soggettiva e opinabile, circa le diverse soluzioni tecniche offerte; 

- in altre parole la metodologia in questione non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti "confronti a due", con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e non può sovrapporsi a valutazioni di merito spettanti all'amministrazione, salvi i casi di un uso distorto, logicamente incongruo, irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell'interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica.

Quanto precede fa comprendere come il metodo del confronto a coppie sia ontologicamente incompatibile con le soglie di sbarramento per singoli criteri discrezionali. 

Le soglie di sbarramento, come ricordato anche dall’Adunanza Plenaria, sono volte a garantire dei requisiti minimi delle offerte tecniche che, come tali, devono sussistere in modo “assoluto”, a prescindere, cioè, dalla maggiore o minore qualità delle offerte presentate dagli altri concorrenti; diversamente, il metodo del confronto a coppie, nel valorizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è uno strumento di valutazione preferenziale e relativa delle offerte al fine di individuare la migliore tra esse. 

La Stazione appaltante ha certamente il potere di prevedere soglie - ragionevoli – di qualità minima, anche per singoli criteri valutativi, ma il superamento delle stesse non può dipendere, in termini meramente relativi, dalla qualità delle offerte in comparazione, ma deve conseguire alla oggettiva sussistenza in termini assoluti dei requisiti minimi richiesti.

Quindi, la previsione che impone di utilizzare uno strumento di valutazione finalizzato ad accertare in termini meramente relativi quale sia l’offerta migliore, anche solo con riguardo a singoli criteri, per accertare invece, quello che dovrebbe essere un requisito minimo che deve sussistere in modo assoluto, finisce per essere gravemente irragionevole, soprattutto laddove, come nel caso di specie, il mancato superamento della soglia di sbarramento per uno dei criteri/soglia discrezionali impedisce la valutazione dell’offerta nel suo complesso e, quindi, la sua integrale comparazione con quella degli altri concorrenti.

Il grado di preferenza, cioè, non può essere parametro di sufficienza. 

Pertanto, il motivo deve essere accolto nei limiti e per le ragioni sopra dette…”

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