ART. 90 D.P.R. 207/2010 – POSSESSO CEL AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Tar Toscana, Sez. I, 27.04.2021, n. 602

Sul punto si è infatti già pronunciato il giudice amministrativo d’appello chiarendo che la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori e, segnatamente 1) dell’art. 86, comma 5 bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che: “l’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2; 2) dell’art. 79, comma 6, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 210 secondo cui “l’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4 e 84, indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”; 3) dell’art. 83, comma 4, d.p.r. cit. a mente del quale tra i documenti che consentono di provare la sussistenza dei requisiti tecnico – organizzativi ovvero economico – finanziari necessari per l’emissione delle attestazioni SOA, induce a ritenere che solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo, coincidendo perciò il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori (Cons. Stato, V, 6135/2017).

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