Massima Sentenza

“…così mentre l’art. 48, comma 4 del d.lgs n. 50/2016 ha circoscritto l’obbligo di indicazione delle parti di lavoro affidate alle singole imprese aggregate unicamente ai RTI ed ai consorzi ordinari, per i consorzi stabili l’art. 47, al comma 2 ha previsto che essi “eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante” e al comma 7 ha sancito coerentemente che i medesimi “sono tenuti ad indicare, in sede di offerta” soltanto “per quali consorziati il consorzio concorre”;  – in modo conforme al consolidato quadro giurisprudenziale, secondo cui l’obbligo di indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti al raggruppamento deve intendersi riferito esclusivamente ai RTI e ai consorzi ordinari, dal momento che i consorzi stabili, al contrario, rispondono in proprio della prestazione da eseguirsi, la quale viene quindi integralmente imputata al consorzio stesso (cfr. ex multis, Cons. St., VI, n. 6165/2020 e in senso analogo T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 2201/2019, che ha accolto il ricorso di un consorzio stabile, escluso per mancata indicazione della quota dei servizi svolti dalle singole imprese consorziate, sul rilievo dell’inapplicabilità rispetto ad un consorzio stabile di tale prescrizione)…”

TAR Lazio Roma, Sez. III, 17.05.2024, n. 9871


Non occorre l’indicazione della quota di lavorazioni attribuita ai consorziati esecutori?

“…Con il primo mezzo, le ricorrenti principali hanno dedotto ragioni di asserita illegittimità della partecipazione del Consorzio Stabile … per non aver indicato le parti di lavori affidate alle consorziate esecutrici, in asserita violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara inerente alla seconda fase.

La censura non coglie nel segno.

Infatti, è ben vero che la citata clausola della lex specialis prevede che “In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma I, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 [e quindi anche i consorzi stabili ndr], nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti dei lavori che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguiranno le attività lavorative”.

Tuttavia detta previsione va interpretata:

– in chiave sistematica con l’inciso appena precedente, che in relazione alle diverse forme aggregative fra imprese quali “R.T.I., GEIE o Consorzi Ordinari già costituiti o da costituire e…ogni tipo di Aggregazioni di imprese retiste”, con tenore ben diverso ed emblematico, dispone espressamente che “nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento o Consorzio o Geie od Aggregazione di imprese in rete”: dove la lex specialis della procedura ha inteso annettere valore espulsivo alla mancata indicazione della parte di lavori svolta dalle varie imprese componenti l’aggregazione, lo ha previsto espressamente; e tale comminatoria non è stata riprodotta per i consorzi stabili;

- in modo coerente con la normativa primaria, che è fonte legale della clausola in discorso: così mentre l’art. 48, comma 4 del d.lgs n. 50/2016 ha circoscritto l’obbligo di indicazione delle parti di lavoro affidate alle singole imprese aggregate unicamente ai RTI ed ai consorzi ordinari, per i consorzi stabili l’art. 47, al comma 2 ha previsto che essi “eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante” e al comma 7 ha sancito coerentemente che i medesimi “sono tenuti ad indicare, in sede di offerta” soltanto “per quali consorziati il consorzio concorre”; 

- in modo conforme al consolidato quadro giurisprudenziale, secondo cui l’obbligo di indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti al raggruppamento deve intendersi riferito esclusivamente ai RTI e ai consorzi ordinari, dal momento che i consorzi stabili, al contrario, rispondono in proprio della prestazione da eseguirsi, la quale viene quindi integralmente imputata al consorzio stesso (cfr. ex multis, Cons. St., VI, n. 6165/2020 e in senso analogo T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 2201/2019, che ha accolto il ricorso di un consorzio stabile, escluso per mancata indicazione della quota dei servizi svolti dalle singole imprese consorziate, sul rilievo dell’inapplicabilità rispetto ad un consorzio stabile di tale prescrizione);

– in maniera conforme con il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8 del d.lgs n. 50/2016, nella parte in cui l’interpretazione di parte ricorrente condurrebbe all’introduzione di un requisito di partecipazione o di qualificazione dei concorrenti non solo ulteriore e non prescritto dalla vigente normativa, ma addirittura in contrasto con le prescrizioni dell’art. 48, comma 4 del medesimo d.lgs n. 50/2016 e neppure giustificato dalla natura e dalle caratteristiche dei consorzi stabili…”

Articoli collegati

Kreando S.r.l.s. – PIVA 15799041007 – gare@fareappalti.itCookie PolicyPrivacy PolicySitemap