Massima Sentenza

“…accertato il collegamento tra l’interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull’esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 09/03/2020, n. 1664; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 19/03/2020, n. 3454). Infatti, nell’accertare l’interesse all’accesso in capo al richiedente rispetto a determinati documenti, il Giudice deve verificarne la concretezza, l’attualità e il collegamento con una situazione giuridica meritevole di tutela (nella specie, come detto, sussistente), senza spingersi sino a sindacare l’utilità concreta che la conoscenza dei documenti amministrativi possa poi effettivamente determinare per il medesimo soggetto, ben potendo la documentazione richiesta costituire soltanto, genericamente, mezzo utile per la difesa (cfr. in questi termini Consiglio di Stato sent. n. 282/2020; fra le molteplici altre, Tar Lazio, sent. n. 8753/2020, n. 10620/2019; Tar Lombardia, Brescia, n. 32/2020; Consiglio di Stato, nel tempo, sentenze n. 5781/2019; n. 3017/2019; n. 3953/2018; n. 4372/2016; n. 511/2013; nonché le sentenze ivi richiamate)…”

TAR Campania Salerno, Sez. III, 03.06.2024, n. 1186


Una volta accertato il collegamento tra l’interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull’esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea

“…Il Collegio ritiene di dover richiamare, in via preliminare, i principi elaborati in via interpretativa dalla giurisprudenza amministrativa relativamente ai presupposti di ammissibilità dell’accesso documentale a norma degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.

In base alla disciplina normativa prevista per tale forma di accesso, la pretesa ostensiva risulta circoscritta sul piano soggettivo, richiedendo ai fini del relativo riconoscimento la sussistenza di un interesse conoscitivo finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, infatti, vengono definiti “interessati” all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse “diretto”, “concreto” e “attuale”, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. 11 gennaio 2019, n. 249 e sez. V, sent. 21 agosto 2017, n. 4043).

In base al consolidato orientamento giurisprudenziale maturato sul tema, la richiesta legittimazione attiva è configurata in relazione al requisito della “strumentalità” dell’accesso, declinato dal citato art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale - e non meramente emulativo o potenziale - connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso.

Sul punto è stato evidenziato, in sede giurisprudenziale, che la nozione di “strumentalità” – relativamente alla figura dell’accesso c.d. “ordinario” di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 maggio 2017 n. 2269, sez. III, sent. 16 maggio 2016 n. 1978 e sez. IV, sent. 6 agosto 2014 n. 4209).

In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116).

L’assetto delineato corrisponde, in particolare, alla definizione in via legislativa – operata nel contesto dell’istituto dell’accesso documentale – “di un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte, l’una alla più ampia trasparenza dell’amministrazione, l’altra ad escludere tutela a quelle istanze meramente pretestuose o comunque ingiustificate” (in tal senso, cfr. Cons. St., sent. n. 249/2019).

Il prescritto nesso di strumentalità, dunque, se pure declinato in un’accezione ampia, non può in ogni caso prescindere dall’allegazione di elementi sufficienti ad estrinsecare il collegamento tra interesse dedotto, situazione giuridica azionata e documentazione richiesta.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, in base al tenore delle deduzioni articolate in ricorso, al contenuto dell’istanza di accesso avanzata e alla documentazione versata in atti, sussista l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente alla ostensione dei richiesti documenti (e non dunque un interesse meramente emulativo o potenziale), che origina dalla rappresentata e non contestata circostanza in fatto che: 1) la società ricorrente è un operatore del settore; 2) occupa il suolo in oggetto, a prescindere dal fatto che la concessione n. 61/2017 sia scaduta o meno; 3) ha presentato osservazioni al predetto avviso del 24.10.2023 prot. 15737; 4) ha azionato, dinanzi al T.A.R. Campania Salerno, ben tre giudizi avverso le determinazioni assunte dal Comune di Sapri, definitivi con sentenze n. 892/2023; n. 893/2023; n. 2347/2022 (peraltro, è ancora sub iudice la fase attuativa di tale ultima sentenza).

Parimenti, va rimarcato che non sussistono impedimenti alla ostensione della richiesta documentazione, non venendo in rilievo alcun impedimento di legge né profili di riservatezza.

Risulta, dunque, accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull'utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 09/03/2020, n. 1664; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 19/03/2020, n. 3454).

Infatti, nell’accertare l’interesse all’accesso in capo al richiedente rispetto a determinati documenti, il Giudice deve verificarne la concretezza, l’attualità e il collegamento con una situazione giuridica meritevole di tutela (nella specie, come detto, sussistente), senza spingersi sino a sindacare l’utilità concreta che la conoscenza dei documenti amministrativi possa poi effettivamente determinare per il medesimo soggetto, ben potendo la documentazione richiesta costituire soltanto, genericamente, mezzo utile per la difesa (cfr. in questi termini Consiglio di Stato sent. n. 282/2020; fra le molteplici altre, Tar Lazio, sent. n. 8753/2020, n. 10620/2019; Tar Lombardia, Brescia, n. 32/2020; Consiglio di Stato, nel tempo, sentenze n. 5781/2019; n. 3017/2019; n. 3953/2018; n. 4372/2016; n. 511/2013; nonché le sentenze ivi richiamate).."

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