la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. E’ stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorchè la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso

TAR Lazio Roma, Sez. III, 06.03.2023, n. 3636

Quali sono i principi in materia di accesso agli atti? TAR Lazio Roma, Sez. III Ter, 12.10.2021, n. 10493

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“…Al riguardo, il Collegio ritiene di dover richiamare il consolidato orientamento maturato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa in merito alla reiterabilità dell’istanza di accesso nell’ipotesi di omessa impugnazione (nel prescritto termine) dell’originario provvedimento di diniego ovvero del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza medesima ex art. 25, comma 4, L. n. 241/1990.

In proposito, relativamente alle controversie in materia di accesso è stato affermato (cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, sent. 2 marzo 2021, n. 1779) che “… la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7). E’ stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorchè la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso (Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5099)” (in termini analoghi, cfr. altresì Cons. Stato, sez. VI, sent. 29 maggio 2020, n. 3392).

Come evidenziato nell’ambito di un precedente pronunciamento reso da questo Tribunale relativamente ad una fattispecie analoga, “… Il disposto legislativo di riferimento (art. 25, commi 5 e 4, L. 241/1990) – che, rispettivamente, fissa il termine di trenta giorni (evidentemente decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi e qualifica in termini di diniego il silenzio serbato sull’accesso – pone un termine all’esercizio dell’azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza, a meno di non volerne sostenere l’assoluta irrilevanza. Soprattutto ed ai fini che qui rilevano, il carattere decadenziale del termine comporta che la mancata impugnazione del diniego, per un verso, non consente la reiterabilità dell’istanza (e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, laddove non sussistano fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso) …” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 9 marzo 2022, n. 2739, che sul punto riprende espressamente TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 10 luglio 2020, n. 2990)…”

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