Massima Sentenza

“…l’effetto espulsivo è predicabile solo se i requisiti tecnici descritti nella legge di gara consentono di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie; difatti, la disciplina di gara prevede qualità del prodotto (potenza del motore e sistema bialbero) che con assoluta certezza si qualificano come caratteristiche minime, sia perché espressamente individuate come tali nella disciplina di gara, sia perché la descrizione che se ne fa nella lex specialis è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richieste…la stazione appaltante non si è limitata a richiedere un macchinario genericamente in grado di assolvere ad una determinata finalità (nell’ambito della quale sarebbe possibile apparentare dispositivi differenti ma equivalenti quanto a capacità prestazionali); al contrario, essa ha dettagliato caratteristiche tipologiche e strutturali intrinseche che individuano una specifica tipologia alla quale dovevano corrispondere i prodotti proposti in gara. Quindi, non vi era alcuna necessità di operare un giudizio di equivalenza perché le caratteristiche del prodotto erano state dettagliatamente descritte dalla stazione appaltante, alla stregua della valutazione dei propri bisogni, all’atto dell’indizione della gara…”

TAR Campania Napoli, Sez. V, 04.06.2024, n. 3553


Attenzione alle specifiche tecniche contenute nella lex specialis.

in base al principio di equivalenza disciplinato dall’art. 68, comma 8, del Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) vigente ratione temporis, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta il concorrente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Analoga previsione è contenuta nel nuovo Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023); difatti, ai sensi dell’Allegato II.5 (Specifiche tecniche ed etichettature) – di cui è prevista l’abrogazione a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – “L’offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti”.

Orbene, nel caso specifico, non è in discussione l’equivalenza prestazionale – cioè l’idoneità del macchinario offerto dalla istante al soddisfacimento dell’interesse perseguito dall’amministrazione – ma la carenza di elementi tecnici (n.2 alberi; potenza di 368 KW) richiesti esplicitamente dalla stazione appaltante con l’indizione del bando…

…Le specifiche tecniche previste dal capitolato tecnico ben consentivano ai partecipanti di comprendere quali caratteristiche minime dovesse possedere il dispositivo offerto e confermano la obbligatorietà e imprescindibilità delle qualità tecniche e prestazionali corrispondenti che, tuttavia, non sono state rispettate dal prodotto della controinteressata…

...Giova a tale proposito richiamare l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui l’effetto espulsivo è predicabile solo se i requisiti tecnici descritti nella legge di gara consentono di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie; difatti, la disciplina di gara prevede qualità del prodotto (potenza del motore e sistema bialbero) che con assoluta certezza si qualificano come caratteristiche minime, sia perché espressamente individuate come tali nella disciplina di gara, sia perché la descrizione che se ne fa nella lex specialis è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3084/2020; T.A.R. Lombardia, Milano, n, 2799/2021; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 127/2022).

In altri termini, la stazione appaltante non si è limitata a richiedere un macchinario genericamente in grado di assolvere ad una determinata finalità (nell’ambito della quale sarebbe possibile apparentare dispositivi differenti ma equivalenti quanto a capacità prestazionali); al contrario, essa ha dettagliato caratteristiche tipologiche e strutturali intrinseche che individuano una specifica tipologia alla quale dovevano corrispondere i prodotti proposti in gara.

Quindi, non vi era alcuna necessità di operare un giudizio di equivalenza perché le caratteristiche del prodotto erano state dettagliatamente descritte dalla stazione appaltante, alla stregua della valutazione dei propri bisogni, all'atto dell'indizione della gara.

Viceversa, l’equivalenza attiene alle specifiche tecniche in senso proprio, consistenti cioè in standard capaci di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche funzionali proprie del bene o del servizio, per lo più espresse in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5258/2019).

Ebbene, solo la caratterizzazione del prodotto o del servizio espressa mediante rinvio ad un dato standard tecnico-normativo giustifica il giudizio di equivalenza, il quale viceversa risulta inappropriato in relazione a caratteristiche descrittive rapportate a grandezze comuni, suscettibili di definire la tipologia di prodotto inderogabilmente richiesto dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1225/2021; Sez. VI, n. 3808/2020; Sez. V, n. 2991/2019).

Si aggiunga che la carenza degli elementi tecnici specificamente richiesti non è in alcun modo surrogabile con la presenza di altre caratteristiche “compensative” (risparmio di carburante)…”

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