Massima Sentenza

“…la ragione dell’esclusione risiede nella mancata dichiarazione del possesso di un requisito di ordine speciale, che, come correttamente affermato dalla stazione appaltante in adesione al parere dell’Avvocatura dello Stato, non è suscettibile di soccorso istruttorio...non può ravvisarsi, quindi, alcuna violazione dei principi generali della buona fede e del legittimo affidamento, della fiducia, dell’accesso al mercato e del risultato, atteso che la corretta interpretazione della legge di gara era esigibile da ciascun operatore avveduto del settore, come è certamente l’appellante, né possono considerarsi violati in alcun modo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in quanto è di certo logico e ragionevole e per nulla eccessivo richiedere che l’operatore che aspiri a vedersi aggiudicare un appalto di servizi debba comprovare la sua esperienza professionale

Cons. St., Sez. VII, 28.06.2024, n. 5712


Non è oggetto di soccorso istruttorio la mancata dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di natura speciale

“…Il punto nodale della vicenda sottoposta all’esame del Collegio risiede nella mancata “dichiarazione” da parte di …., nella domanda di partecipazione, di essere in possesso un requisito di ordine speciale: segnatamente della qualificazione (obbligatoria) per le lavorazioni di cui alla categoria OS4.

Le doglianze dell’appellante, riproduttive di quelle proposte in primo grado, investono invece la diversa problematica della mancata “dimostrazione” di tale requisito: sostiene infatti l’appellante che essa sarebbe stata in possesso del requisito in questione, relativo alla categoria OS4 di importo pari ad euro 48.261,42, avendo eseguito in precedenza lavorazioni analoghe a quelle oggetto di gara, idonee alla qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010, ma di aver dimenticato di indicare di volersi avvalere di tale forma di qualificazione semplificata.

6.2. Esaminando l’istanza di partecipazione caricata da SA.MI. sulla piattaforma emerge ictu oculi che la categoria OS4 non è mai menzionata: infatti, mentre per le restanti lavorazioni l’appellante ha indicato e allegato le attestazioni SOA di cui era in possesso, per la suddetta categoria nulla è indicato…

…Nella risposta alla richiesta di chiarimenti l’appellante, tuttavia, ha affermato che il possesso del requisito in parola fosse dimostrabile non già con riferimento alla categoria prevalente, bensì mediante la qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010.

Ha infatti dichiarato che, in merito alla comprova del requisito di qualificazione nella categoria OS4, “effettivamente la scrivente, per mera distrazione nella formazione della busta amministrativa, ha omesso di allegare la dichiarazione ex art. 90 del DPR n. 207/2010 ed il relativo Certificato di Esecuzione Lavori rilasciato da Campana d’Oro S.r.l. del 10/10/2021 per un importo della specifica categoria OS4 pari a 60.000,00, utile a dimostrare il possesso in proprio del requisito di qualificazione richiesto dal bando di gara che vengono allegati alla presente affinché vengano acquisiti agli atti della gara in sede di soccorso istruttorio”.

6.4. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la ragione dell’esclusione risiede nella mancata dichiarazione del possesso di un requisito di ordine speciale, che, come correttamente affermato dalla stazione appaltante in adesione al parere dell’Avvocatura dello Stato, non è suscettibile di soccorso istruttorio.

6.5. In una fattispecie analoga, in cui l’appellante sosteneva di aver comunque maturato l’esperienza richiesta e che avrebbe potuto allegarla nel caso in cui fosse stata ammessa al soccorso istruttorio, il quale in tesi andrebbe interpretato e applicato in conformità al principio del risultato, questo Consiglio ha affermato (sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372) che la legge di gara era chiara nel richiedere di fornire la comprova del requisito di ordine speciale mediante uno o più documenti.

Afferma la sentenza in rassegna, che il Collegio condivide, che non può ravvisarsi, quindi, alcuna violazione dei principi generali della buona fede e del legittimo affidamento, della fiducia, dell'accesso al mercato e del risultato, atteso che la corretta interpretazione della legge di gara era esigibile da ciascun operatore avveduto del settore, come è certamente l'appellante, né possono considerarsi violati in alcun modo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in quanto è di certo logico e ragionevole e per nulla eccessivo richiedere che l'operatore che aspiri a vedersi aggiudicare un appalto di servizi debba comprovare la sua esperienza professionale..."

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