Massima Sentenza
“…giova richiamare la distinzione tra oneri della sicurezza esterni ed interni, tracciata dall’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), secondo cui l’individuazione delle misure da adottare per eliminare ovvero ridurre al minimo “i rischi da interferenze” – i.e. gli oneri esterni – compete alla Stazione appaltante, restando invece esclusi i “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici”. I costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono determinati dall’Amministrazione e indicati nel bando (art. 21, comma 5, del D.Lgs. 81/2008), mentre gli oneri della sicurezza interni sono quantificati dall’operatore e indicati nell’offerta economica unitamente ai costi della manodopera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023), al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica di congruità (art. 110, commi 1 e 5, lett. c). Giova richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza che si è formata sul codice previgente, secondo cui tale tipologia di oneri costituisce un elemento essenziale che, a fronte della chiarezza della documentazione di gara, non è suscettibile di soccorso istruttorio… e che varia da un’impresa ad un’altra, essendo influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata...”
“…Ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), l’istituto del soccorso istruttorio può consentire all’operatore economico di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Tale disposizione è richiamata dal paragrafo 14 del Disciplinare di gara (doc. 2 prodotto dalla ricorrente), ove si prevede che “Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere (sanate) le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Le dichiarazioni aggiuntive hanno la funzione di completare le informazioni che l’operatore economico inserisce tramite i moduli della piattaforma informatica di approvvigionamento e possono riguardare le buste virtuali amministrativa, tecnica ed economica, essendo tuttavia suscettibili di soccorso istruttorio solo quelle relative alla documentazione amministrativa e non anche quelle richieste dall’Amministrazione in relazione all’offerta tecnica ovvero all’offerta economica.
Nel caso in esame la produzione della dichiarazione aggiuntiva acclusa all’offerta economica (doc. 2.1. prod. ric., all. 7; doc. 7.1 prod. ric.) rispondeva proprio alla finalità di specificare le componenti di costo dell’unica cifra complessiva oggetto di ribasso inserita dall’operatore nel modulo informatico della piattaforma di approvvigionamento (doc. 6) e, quindi, di offrire al CNR la possibilità di valutare la congruità degli importi relativi alla manodopera e ai costi della sicurezza interni.
10. Non è possibile far derivare dall’impegno dell’operatore economico in ordine all’applicazione di un dato CCNL l’automatico rispetto degli oneri di sicurezza interni.
Si osserva che gli oneri della sicurezza interni devono essere quantificati in relazione allo specifico appalto se di lavori, di servizi ovvero di forniture che comportino anche la posa in opera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023). A tal proposito, non rilevano né la dichiarazione resa dall’operatore economico con riguardo al rispetto degli obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro né la produzione del rating di legalità dichiarato nella relazione tecnica (doc. 7 prod. ric.).
Il paragrafo 7 del Capitolato tecnico (doc. 4 prod. ric.) precisa che “L’Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. L’Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro”.
A tal proposito giova richiamare la distinzione tra oneri della sicurezza esterni ed interni, tracciata dall’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), secondo cui l’individuazione delle misure da adottare per eliminare ovvero ridurre al minimo “i rischi da interferenze” - i.e. gli oneri esterni - compete alla Stazione appaltante, restando invece esclusi i “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici”. I costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono determinati dall’Amministrazione e indicati nel bando (art. 21, comma 5, del D.Lgs. 81/2008), mentre gli oneri della sicurezza interni sono quantificati dall’operatore e indicati nell’offerta economica unitamente ai costi della manodopera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023), al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica di congruità (art. 110, commi 1 e 5, lett. c). Giova richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza che si è formata sul codice previgente, secondo cui tale tipologia di oneri costituisce un elemento essenziale che, a fronte della chiarezza della documentazione di gara, non è suscettibile di soccorso istruttorio (CGUE, IX, 2 maggio 2019, C-309/18; Cons. Stato, Ad. Plen., n 7/2020, n. 8/2020; sez. V, n. 8735/2022; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2298/2024; n. 1227/2021) e che varia da un’impresa ad un’altra, essendo influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata (Cons. Stato, sez. V, n. 177/2018; n. 4365/2022; n. 6306/2020).
Si tratta quindi di una valutazione che l’operatore economico deve effettuare preventivamente e in funzione della presentazione della specifica offerta economica, essendo costi che variano in ragione delle caratteristiche dell’appalto….”