Massima Sentenza
“...l’adempimento del sopralluogo assolve all’esigenza meritevole di preservare dalle contestazioni che potrebbero essere mosse o dalle controversie insorgenti con l’ affidatario, garantendo la serietà dell’ offerta dell’operatore economico che, avendo effettuato il sopralluogo, dimostri di ben conoscere lo stato dei luoghi e le condizioni per l’esecuzione dell’appalto; quindi la clausola in esame, prevedendo il sopralluogo obbligatorio, anche se a pena di esclusione, non è di per sé contraria alla legge, avendo tale obbligo una funzione sostanziale, e non meramente formale, nel senso di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto … Insomma, la descritta previsione del sopralluogo assistito non può ritenersi, nel caso di specie, un adempimento sproporzionato e inutile, tenuto conto della complessità, delle caratteristiche e delle peculiarità dell’oggetto…”
“…In linea generale, va richiamata la giurisprudenza secondo cui il sopralluogo ha carattere di “adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara; l’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto. L’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica” (Cons. Stato, VII n. 6.12.2024, n. 9783; n. 6033/2020; Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037); in particolare, tale obbligo, previsto dalla lex specialis, “è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali” (Cons. Stato, VII n. 6.12.2024, n. 9783).
Ciò premesso, la prescrizione di un sopralluogo obbligatorio non preclude la partecipazione e quindi non è clausola immediatamente lesiva ed escludente, ma integra solo motivo di esclusione dalla gara qualora l’offerente non effettui il sopralluogo; in difetto del carattere immediatamente lesivo ed escludente di tale clausola, il citato punto 11 del Disciplinare non è ostativo alla partecipazione, per cui non sussiste un interesse concreto e attuale alla immediata impugnazione della clausola, la quale invece, se ritenuta illegittima, può essere impugnata unitamente all’atto applicativo, cioè all’atto di esclusione dalla gara. Tali principi sono confermati dalla condivisibile giurisprudenza: “Infondata è la censura con cui si deduce che tale clausola della lex specialis sarebbe nulla/illegittima perché contra legem rispetto alla previsione normativa dell’art. 10, comma 2, D.lgs. 36/2023 secondo cui “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. Nel caso di specie, infatti, l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto che il sopralluogo “assistito” fosse indispensabile alla formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. In tale prospettiva, quindi, il sopralluogo è strettamente connesso alla formulazione dell’offerta e ne costituisce un elemento essenziale. Qualora la lex specialis contempli, come nella specie, l’obbligatorietà del sopralluogo, con le modalità indicate, ai fini della presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto. E ciò trova conferma anche nella disposizione di cui all’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati” (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 10.2.2025, n. 1074).
Ne consegue la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata da …., in quanto la citata previsione della lex specialis, che stabilisce l’obbligo del sopralluogo, non è immediatamente lesiva, e quindi può essere impugnata solo unitamente all’atto espulsivo che di tale previsione della legge di gara faccia concreta applicazione.
A parte tale assorbente profilo di inammissibilità, ad abundantiam il Collegio nel merito ritiene che tale previsione sia legittima, in quanto l'adempimento del sopralluogo assolve all'esigenza meritevole di preservare dalle contestazioni che potrebbero essere mosse o dalle controversie insorgenti con l' affidatario, garantendo la serietà dell' offerta dell'operatore economico che, avendo effettuato il sopralluogo, dimostri di ben conoscere lo stato dei luoghi e le condizioni per l’esecuzione dell’appalto; quindi la clausola in esame, prevedendo il sopralluogo obbligatorio, anche se a pena di esclusione, non è di per sé contraria alla legge, avendo tale obbligo una funzione sostanziale, e non meramente formale, nel senso di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto (conf. TAR Campania, Sez. VI, Napoli, 25.7.2024, n. 4837). Insomma, la descritta previsione del sopralluogo assistito non può ritenersi, nel caso di specie, un adempimento sproporzionato e inutile, tenuto conto della complessità, delle caratteristiche e delle peculiarità dell’oggetto dell’appalto in questione che riguarda l’affidamento del multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania. Peraltro, parte ricorrente non ha neppure allegato nel ricorso le ragioni per le quali la richiesta di un sopralluogo obbligatorio possa farsi rientrare nel novero degli oneri “del tutto sproporzionati o che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta”..."