Massima Sentenza
“…la normativa richiamata da parte della ricorrente consenta di utilizzare il credito IVA in compensazione anche di voci di debito di natura non tributaria, ciò non implica, tuttavia, che l’effetto compensativo si determini ex lege al momento in cui venga ad esistenza il controcredito, richiedendosi comunque una manifestazione di volontà in tal senso da parte del titolare di detto controcredito. Ciò trova conferma nella stessa disciplina richiamata da parte della ricorrente, in quanto l’art. 10, co. 7, d.l. 78/2009 si applica nei confronti dei “contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto”. La norma, quindi, prevede che sia il creditore a dichiarare di volersi avvalere della compensazione, sicché, in caso contrario, il credito fiscale verrà riportato al periodo d’imposta successivo e non si determinerà alcun effetto estintivo delle altre posizioni debitorie. Tale impostazione, peraltro, è stata già confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha escluso la possibilità di superare le risultanze di un DURC irregolare nel caso in cui detta irregolarità sia stata sanata dal concorrente successivamente alla partecipazione alla gara mediante l’utilizzo in compensazione di un controcredito fiscale, potendo operare l’effetto estintivo solo al momento in cui la parte dichiari di volersi avvalere della compensazione, come si deduce sia dalla normativa fiscale sopra richiamata, sia dalla disciplina generale contenuta nel codice civile (e, in particolare, gli artt. 1243, co. 1, e 1242, co. 1, cod. civ.), in base alla quale la mera coesistenza del credito e del controcredito non determina “di per sé effetti estintivi (tanto che il creditore, in mancanza dell’eccezione, può chiedere ed ottenere l’adempimento), ma l’effetto modificativo-costitutivo del sorgere del diritto di opporre la compensazione (al cui esercizio soltanto segue l’effetto estintivo ex tunc)”.…”
“… 4.4. Deve, peraltro, precisarsi che la tesi di parte ricorrente, secondo cui, trattandosi di un’ipotesi di compensazione legale, la regolarizzazione della posizione contributiva si sarebbe in realtà determinata precedentemente alla partecipazione alla gara e, per la precisione in data 1 gennaio 2025 (ossia il giorno in cui è sorto il controcredito), non può ritenersi fondata.
4.5. Sebbene la normativa richiamata da parte della ricorrente consenta di utilizzare il credito IVA in compensazione anche di voci di debito di natura non tributaria, ciò non implica, tuttavia, che l’effetto compensativo si determini ex lege al momento in cui venga ad esistenza il controcredito, richiedendosi comunque una manifestazione di volontà in tal senso da parte del titolare di detto controcredito. Ciò trova conferma nella stessa disciplina richiamata da parte della ricorrente, in quanto l’art. 10, co. 7, d.l. 78/2009 si applica nei confronti dei “contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto”. La norma, quindi, prevede che sia il creditore a dichiarare di volersi avvalere della compensazione, sicché, in caso contrario, il credito fiscale verrà riportato al periodo d’imposta successivo e non si determinerà alcun effetto estintivo delle altre posizioni debitorie. Tale impostazione, peraltro, è stata già confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha escluso la possibilità di superare le risultanze di un DURC irregolare nel caso in cui detta irregolarità sia stata sanata dal concorrente successivamente alla partecipazione alla gara mediante l’utilizzo in compensazione di un controcredito fiscale, potendo operare l’effetto estintivo solo al momento in cui la parte dichiari di volersi avvalere della compensazione, come si deduce sia dalla normativa fiscale sopra richiamata, sia dalla disciplina generale contenuta nel codice civile (e, in particolare, gli artt. 1243, co. 1, e 1242, co. 1, cod. civ.), in base alla quale la mera coesistenza del credito e del controcredito non determina “di per sé effetti estintivi (tanto che il creditore, in mancanza dell'eccezione, può chiedere ed ottenere l'adempimento), ma l'effetto modificativo-costitutivo del sorgere del diritto di opporre la compensazione (al cui esercizio soltanto segue l'effetto estintivo ex tunc)”. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 7877 del 10 dicembre 2020)."