l’omessa o reticente dichiarazione non legittima di per sé l’attivazione di un automatismo espulsivo, ma deve essere apprezzata dalla stazione appaltante nella sua idoneità ad “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” ovvero a compromettere il “corretto svolgimento della procedura di selezione”
Gli illeciti professionali commessi dal dipendente dell'operatore economico non rilevano ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale del concorrente
Il TAR Campania effettua un accurato riepilogo della giurisprudenza sugli obblighi dichiarativi in relazione all’affidabilità professionale degli operatori economici.
LE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI COMPORTANO L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE - IL LIMITE TRIENNALE PER L'OPERATIVITA' DELLA CAUSA D'ESCLUSIONE NON OPERA NEL CASO IN CUI LA RISOLUZIONE E' SUB IUDICE.
GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI - LA VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITA' DEL CONCORRENTE DEVE ESSERE LIMITATA ALLA VESTE DI OPERATORE ECONOMICO
Prima di escludere un operatore economico, la stazione appaltante deve procedere con la valutazione delle misure di self cleaning adottate dal concorrente